Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2013
Relatore | Giuseppe Tesauro |
Data di Resoluzione | 04 Luglio 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 178
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e 18, commi 2 e 4, nonché dellallegato A, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-17 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 ed iscritto al n. 165 del registro ricorsi 2012.
Visto latto di costituzione della Regione Liguria;
udito nelludienza pubblica del 4 giugno 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi lavvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.
Ritenuto in fatto
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Con ricorso notificato il 15-17 ottobre 2012, depositato il 22 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma, lettera s), ed in relazione agli articoli 6, comma 3, e 20, commi 2 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed allarticolo 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sullambiente), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e dellallegato A della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 16 agosto 2012, n. 15, nonché dellarticolo 18, commi 2 e 4, di detta legge regionale il quale, rispettivamente, ha inserito il comma 1-bis nellarticolo 10 della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), ed ha modificato il comma 5 di tale articolo.
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Secondo il ricorrente, il citato art. 3, comma 2, violerebbe gli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto dispone che i piani ed i programmi e le loro modifiche che rientrano nelle categorie per le quali è previsto lesperimento della VAS, «che hanno ad oggetto luso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui allart. 13, nei casi indicati nellallegato A, in quanto aventi potenziali effetti sullambiente».
La disposizione prevede lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani e programmi riguardanti luso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi sottoponibili a detta valutazione «nei soli casi in cui essi abbiano potenziali effetti sullambiente» e, in tal modo, violerebbe anche lart. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, recepita dallart. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dellambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). La norma dellUnione europea dispone, infatti, che per i piani e i programmi che determinano luso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a determinare, ai fini dello svolgimento della valutazione ambientale, se essi possono avere effetti significativi sullambiente. Lart. 3, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, conseguentemente, che «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano luso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora lautorità competente valuti che producano impatti significativi sullambiente, secondo le disposizioni dellart. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dellarea oggetto di intervento».
Ad avviso del ricorrente, sarebbe palese che, in virtù di queste ultime norme, «la scarsa rilevanza dellimpatto ambientale può giustificare lesonero dalla procedura di V.A.S., e non piuttosto dalla valutazione di assoggettabilità a V.A.S., così come disposto dalla norma regionale».
In definitiva, la valutazione della rilevanza dellimpatto ambientale costituisce il presupposto, da verificare attraverso la procedura di assoggettabilità, per lesperimento della VAS; la disposizione censurata, in violazione dei suindicati parametri, dispone, invece, che detta valutazione non costituisce presupposto per esperire la procedura di assoggettabilità a VAS.
2.1. Il citato art. 3, comma 2, violerebbe, inoltre lart. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., perché limita lesperimento della procedura in esame per i piani e programmi relativi alluso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi assoggettabili a VAS, che siano riconducibili alle categorie specificate nellallegato A della legge regionale in esame.
Siffatta limitazione non è prevista dalla pertinente disciplina dellUE e statale di riferimento, a cui la legge regionale è tenuta ad uniformarsi e, quindi, eccederebbe la competenza legislativa spettante alla Regione.
2.2. Lallegato A della legge regionale in esame individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, che sono esclusi come tali dalla procedura di assoggettabilità a VAS, non solo in base alla natura dellarea interessata (avendo cioè riguardo ad aree diverse da quelle «inondabili e/o a suscettibilità al dissesto medio-alta» o «in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa» o assoggettate ai «regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA»), ma anche in base alle dimensioni quantitative dellintervento. In particolare, il ricorrente censura e riporta le previsioni contenute nei numeri 4, 5, 6 e 7 dellallegato A.
Ad avviso dellAvvocatura generale, tale allegato, individuando le condizioni per lespletamento della procedura con riguardo alle dimensioni quantitative dei progetti, determinerebbe unindebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che non consente di considerare isolatamente i singoli piani o progetti, ma impone di valutare anche gli effetti cumulativi che lopera può esprimere nel contesto territoriale in cui si inserisce (sentenza 22 settembre 2011, C-295/10, Genovaitè Valčukienè, punto 52), violerebbe lart. 117, primo comma, Cost.
La VAS riguarda il piano, non il progetto, e sarebbe incongruo creare un artificioso nesso fra le proporzioni dellopera e lopportunità di svolgere valutazioni sul piano. Non si possono dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad unopera, poiché il piano va valutato non solo in relazione alla sensibilità ambientale dellarea, ma anche in ragione della complessità degli effetti cumulativi e sinergici che lopera determina in relazione allo specifico contesto territoriale. Anche unopera di limitate dimensioni può, quindi, provocare un significativo impatto, a causa degli effetti cumulativi che possono essere determinati dallincidenza di altri fattori, già presenti nel territorio, che siano idonei ad incidere sullequilibrio ambientale.
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Lart. 18, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012 ha modificato alcune norme della legge regionale n. 38 del 1998, concernenti il procedimento di valutazione dimpatto ambientale (VIA). In particolare, ha inserito nellart. 10 di questultima legge il comma 1-bis, in virtù del quale dellavvenuta trasmissione delle richiesta per la verifica di assoggettabilità a VIA «è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dellavvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché dei comuni interessati con indicazione del proponente, delloggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per...
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SENTENZA Nº 202201016 di TAR Liguria, 04-11-2022
...di tutela ambientale (in attuazione della direttiva 2001/42/CE ed alla luce dei richiami contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2013), dovendosi affermare che il procedimento di v.a.s. (o di verifica di assoggettabilità a v.a.s., nei casi minori previsti dalla legge)......
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