Ordinanza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2013
Relatore | Gaetano Silvestri |
Data di Resoluzione | 27 Giugno 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 164
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale) promosso dalla Regione Lazio con ricorso notificato il 17-24 luglio 2012, depositato in cancelleria il 24 luglio 2012 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi del 2012.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 giugno 2013 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Gaetano Silvestri, e sentiti l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato il 24 luglio 2012, la Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale), per violazione degli artt. 76, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione;
che, secondo la ricorrente, il comma 1 del citato art. 12 – ove si disponeva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che Roma Capitale pattuisse direttamente con il Ministero dell’economia e delle finanze il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e che solo nel caso di mancato accordo si applicasse la disciplina concernente i restanti comuni – avrebbe escluso la Regione Lazio dal processo decisionale in materia, con lesione della competenza legislativa regionale in tema di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.);
che parimenti illegittimo sarebbe stato il comma 3 dell’art. 12, il quale stabiliva, nella versione vigente all’epoca del ricorso, che fossero erogate direttamente a Roma Capitale le risorse statali di cui al quinto comma dell’art. 119 Cost. e quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all’art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
che, a proposito della prima tra le norme impugnate (comma 1 dell’art. 12), la ricorrente richiama il disposto dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012);
che il comma 17 del citato art. 32, in particolare, prescriveva, nel testo vigente all’epoca della proposizione del ricorso, che le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 2013, potessero essere concordate tra lo Stato e le Regioni (e le Province autonome di...
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