Ordinanza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2013

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione27 Giugno 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 164

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale) promosso dalla Regione Lazio con ricorso notificato il 17-24 luglio 2012, depositato in cancelleria il 24 luglio 2012 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi del 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 giugno 2013 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Gaetano Silvestri, e sentiti l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato il 24 luglio 2012, la Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale), per violazione degli artt. 76, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione;

che, secondo la ricorrente, il comma 1 del citato art. 12 – ove si disponeva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che Roma Capitale pattuisse direttamente con il Ministero dell’economia e delle finanze il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica e che solo nel caso di mancato accordo si applicasse la disciplina concernente i restanti comuni – avrebbe escluso la Regione Lazio dal processo decisionale in materia, con lesione della competenza legislativa regionale in tema di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.);

che parimenti illegittimo sarebbe stato il comma 3 dell’art. 12, il quale stabiliva, nella versione vigente all’epoca del ricorso, che fossero erogate direttamente a Roma Capitale le risorse statali di cui al quinto comma dell’art. 119 Cost. e quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all’art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

che, a proposito della prima tra le norme impugnate (comma 1 dell’art. 12), la ricorrente richiama il disposto dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012);

che il comma 17 del citato art. 32, in particolare, prescriveva, nel testo vigente all’epoca della proposizione del ricorso, che le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 2013, potessero essere concordate tra lo Stato e le Regioni (e le Province autonome di...

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