N. 349 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge n. 46 del 2006, promossi con ordinanze del 19 giugno 2006 e del 6 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, del 1° giugno 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 13 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 24 novembre e del 9 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Brescia e del 7 dicembre 2006 (numero due ordinanze) dalla Corte d'appello di Bari, iscritte ai nn. 31, 77, 168, 200, 319, 506, 601 e 762 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8, 10, 14, 15, 18, 27, 35 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte d'appello di Palermo, con due ordinanze del 19 giugno 2006 e del 6 luglio 2006 (r.o. n. 31 e n. 168 del 2007), la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 1° giugno 2006 (r.o.

n. 77 del 2007), la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del 13 giugno 2006 (r.o. n. 200 del 2007), la Corte d'appello di Brescia, con due ordinanze identiche nella parte motiva, rispettivamente del 9 maggio 2006 (r.o. n. 506 del 2007) e del 24 novembre 2006 (r.o. n. 319 del 2007), la Corte d'appello di Bari con due ordinanze del 7 dicembre 2006 (r.o. n. 601 e n. 762 del 2007) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.: ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e qualora tali prove risultino decisive;

che le Corti rimettenti (ad eccezione della Corte d'appello di Brescia) dubitano, in riferimento ai medesimi parametri, anche della legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, che prevede l'immediata applicabilita' della nuova...

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