N. 346 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE Giudice, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promossi con ordinanze del 22 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce e con tre ordinanze del 22 gennaio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rispettivamente iscritte ai nn. 46, 110, 111 e 112 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l' atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che nel corso di distinti giudizi promossi da Albertini Bruna ed altre, tutte magistrati ordinari, nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ottenere la corresponsione dell''indennita' giudiziaria' prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternita' e puerperio ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - con tre ordinanze, di analogo tenore, del 22 gennaio 2008 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981 - nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) - nella parte in cui esclude la corresponsione della predetta indennita' nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per maternita', di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971;

che, a giudizio del rimettente, tale esclusione darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nei cui confronti l'erogazione della medesima indennita' - dapprima esclusa nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternita' e puerperio, in base all'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) - e' stata disposta dall'art. 21 del d.P.R.

17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) anche nei periodi di astensione obbligatoria per maternita' o puerperio;

che tale previsione e' stata recepita dal Ministero della giustizia (Circolare n. 22 del 22 settembre 1993 della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e affari generali), e ribadita nei successivi contratti collettivi nazionali del comparto...

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