N. 343 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 29 giugno 2007 dalla Corte d'Appello di Bari nel procedimento penale a carico di Barnaba Vincenzo ed altri, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 giugno 2007, la Corte d'Appello di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicabilita' della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla corte d'appello alla data di entrata in vigore della suddetta legge;

che la Corte rimettente riferisce che gli imputati hanno proposto appello avverso condanne riportate in primo grado;

che la questione sollevata - ad avviso del rimettente - e' rilevante nel giudizio a quo perche' i reati ascritti agli imputati risulterebbero gia' prescritti, con conseguente obbligo di pronunciare il proscioglimento degli stessi ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale per estinzione dei reati, qualora fossero applicabili i nuovi termini di prescrizione, fissati dall'art. 157 del codice penale, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, se non vi ostasse il disposto dell'art.

10, terzo comma, della stessa legge, per il quale spiegherebbe ulteriore efficacia la normativa abrogata...

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