N. 342 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante 'Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacita' commerciale non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attivita' produttive n. 329/2004' e degli artt. 39 e 74 della legge della Regione Abruzzo 1° ottobre 2007, n. 34, recante 'Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture', promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 7 settembre e il 3 dicembre 2007, depositati in cancelleria il 17 settembre e il 10 dicembre 2007 ed iscritti ai nn. 38 e 48 del registro ricorsi 2007.

Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 7 settembre 2007 e depositato in cancelleria il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 38 del 2007), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante 'Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacita' commerciale non superiore a 13 mc e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 nonche' di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attivita' produttive n. 329/2004'.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge regionale, i depositi di gas di petrolio liquefatto (d'ora in poi anche GPL) di nuova istallazione sono soggetti alla denuncia, corredata da corposa documentazione, di inizio attivita' per la posa in opera, l'istallazione e l'esercizio del deposito, mentre la mancanza di tale comunicazione puo' comportare il divieto di proseguimento dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti.

Tali disposizioni, ad avviso della difesa erariale, si porrebbero in contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale dell'ordinamento, che tutta la Pubblica Amministrazione e' tenuta ad osservare, in attuazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e di semplificazione dell'azione amministrativa.

La normativa statale vigente in materia - osserva l'Avvocatura ha infatti eliminato l'obbligo della denuncia di inizio attivita' per i serbatoi di GPL di capacita' complessiva non superiore a 13 mc, nonche' l'obbligo della redazione del progetto ai fini delle disposizioni di prevenzione incendi. In particolare, l'art. 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL, in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 2), ha previsto che l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacita' complessiva non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attivita' edilizia libera, e dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia di inizio attivita'.

L'assoggettamento a denuncia di inizio attivita', in aggiunta al normale iter amministrativo previsto dalla specifica normativa statale vigente, si porrebbe in contrasto non solo con l'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006, ma anche con il generale e fondamentale principio del divieto di aggravio del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, provocando una lesione dell'art. 97 della Costituzione.

Secondo la difesa erariale, l'ampia documentazione da allegare alla denuncia di inizio attivita' comporterebbe oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati operanti nella Regione Abruzzo, con evidente disparita' di trattamento rispetto alle aziende che distribuiscono GPL nelle altre zone del territorio nazionale, in violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, sia dei principi di liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione e, conseguentemente, di concorrenza, la cui tutela e' riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Con riferimento, in particolare, all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale in esame, relativa alla redazione del 'progetto esecutivo', la Presidenza ricorrente evidenzia che in ambito nazionale il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 124, ha eliminato l'obbligo di tale adempimento ai fini della normativa di prevenzione incendi dei serbatoi di GPL, tenendo conto di evidenti necessita' di semplificazione e snellimento amministrativo, in coerenza con i principi affermati gia' dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e con la specifica normativa nazionale del settore di recente emanazione.

Anche l'art. 4 della legge regionale, il quale detta disposizioni in materia di verifiche, presenterebbe violazioni delle norme statali di riferimento, nonche' di principi costituzionali.

Al riguardo, l'Avvocatura fa presente che la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), ha fissato i principi fondamentali in materia di energia, prevedendo all'art. 1, comma 7, lettere c) e d), la competenza dello Stato sia per la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata; sia per l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto a tali impianti. Secondo la difesa erariale, 'la citata norma regionale non tiene adeguatamente conto di quanto disposto dalle normative nazionali in materia, soprattutto in relazione a cio' che e' stato stabilito dal decreto ministeriale 29 agosto 1988 in tema di esonero delle verifiche periodiche, sovrapponendosi alla normativa nazionale che gia' prevede apposite verifiche periodiche'. La normativa regionale, ad avviso della Presidenza ricorrente, non puo' derogare a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo Stato, proprio per non creare disparita' di trattamento nelle diverse realta' regionali, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

1.1. - In prossimita' dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria illustrativa.

  1. - Con successivo ricorso, notificato il 3...

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