Ordinanza nº 88 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 2013

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione16 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 88

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Presidente del Tribunale ordinario di Caltanissetta nel procedimento vertente tra A. G. A. ed altro e R. G. ed altra, con ordinanza del 22 giugno 2012, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Caltanissetta – nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso presentato da parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – avendo ricevuto l’istanza del consulente tecnico di liquidazione dei compensi, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, per un verso, esclude che, nei giudizi civili in cui vi è ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice siano anticipati dall’Erario e, per altro verso, consente che i medesimi compensi siano prenotati a debito, a domanda, solo ricorrendo determinate condizioni;

che, ad avviso del rimettente, effetto della disposizione censurata – in base alla quale gli onorari dei consulenti tecnici, sia di parte che di ufficio, sono, a domanda, prenotati a debito ove sia impossibile ripeterli dalla parte a carico della quale sono state poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa al beneficio, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione – sarebbe la gratuità della prestazione del consulente nei procedimenti di volontaria giurisdizione, nei quali non è individuabile una parte soccombente, e in quelli in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente e non si veda revocato il beneficio;

che, aggiunge il rimettente, la norma censurata imporrebbe, in ogni caso, al consulente di attendere la fine del giudizio per chiedere la prenotazione a debito, dovendo...

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