N. 325 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Sentiti il procuratore generale e la difesa, che hanno concluso come da verbale, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento sull'istanza presentata da J.G.O. nata in Roma il 12 novembre 1987, alias J.S., nata a Roma il 12 novembre 1986, alias J.M. nata in Serbia l'11 dicembre 1986, alias J.D. nata a Belgrado il 27 gennaio 1984, codice univoco identificativo, detenuta p.a.c. nella Casa circondariale di Roma Rebibbia, tendente ad ottenere il beneficio del differimento dell'esecuzione della pena in relazione alla pena inflitta con sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Padova in data 22 novembre 2007.

M o t i v a z i o n e La sedicente J.G.O. veniva arrestata in Padova in data 13 agosto 2007 nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in abitazione, e sottoposta a custodia cautelare in carcere con ordinanza emessa in data 16 agosto 2007 ai sensi dell'art. 275, comma 4 c.p.p. dal G.i.p. presso il Tribunale di Padova, che reputava sussistenti le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nonostante il dedotto stato di gravidanza.

Con successiva sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal G.i.p.

presso il Tribunale di Padova in data 22 novembre 2007 veniva applicata la pena di anni due di reclusione.

Non appena passata in giudicato la condanna, il difensore di fiducia presentava istanza di differimento provvisorio davanti al Magistrato di sorveglianza di Venezia (essendo a quella data la J.

ancora ristretta presso la Casa reclusione donne di Venezia), adducendo a sostegno lo stato di gravidanza dell'interessata.

Acquisita conferma dal sanitario dell'istituto del dedotto stato di gravidanza (la detenuta risultava alla ventisettesima settimana di gestazione), il Magistrato di sorveglianza di Venezia disponeva con decreto interinale in data 27 dicembre 2007 il differimento provvisorio della pena ex art. 684, comma 2 c.p.p., eseguito in pari data.

Al momento della scarcerazione, la condannata eleggeva domicilio presso il difensore di fiducia, dove le veniva ritualmente notificato in data 28 gennaio 2008 l'avviso di fissazione della prima udienza.

Alla prima udienza celebrata in data 8 aprile 2008 veniva disposto un rinvio del procedimento al fine di acquisire gli atti del procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Roma a carico della J., nel frattempo nuovamente arrestata in data 15 marzo 2008 nella flagranza del reato di tentato furto con destrezza e sottoposta a custodia cautelare in carcere con Ordinanza emessa il Tribunale di Roma datata 17 marzo 2008; anche tale ordinanza veniva per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex art. 275, comma 4 c.p.p., nonostante l'ormai avanzato stato di gravidanza dell'indagata.

Venivano, quindi, acquisiti all'odierna udienza l'anzidetta ordinanza di custodia cautelare, nonche' la sentenza del Tribunale di Roma emessa ex art. 444 c.p.p. in data 25 marzo 2008, oltre alla relazione del sanitario della Casa circondariale di Roma Rebibbia, attestante l'avvenuto parto in data 11 aprile 2008.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso in senso contrario alla concessione del beneficio, mentre il difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. (non essendo comparso il difensore di fiducia nonostante la regolarita' delle notifiche e degli avvisi), ha richiesto la concessione del differimento della pena.

Nell'odierno procedimento deve essere valutata l'istanza di differimento dell'esecuzione ex art. 146 c.p. in ordine alla pena inflitta con sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Padova in data 22 novembre 2007, il cui residuo alla data odierna e' di anni uno, mesi sette e giorni quindici di reclusione.

Per tale titolo la condannata e' in stato di liberta' a seguito del decreto interinale del Magistrato di sorveglianza di Venezia datato 27 dicembre 2007, che deve essere sottoposto a ratifica di questo tribunale di Sorveglianza, competente per la decisione definitiva.

La pena di mesi quattro di reclusione applicata ex art. 444 c.p.p.

con sentenza del Tribunale di Roma in data 25 marzo 2008, non rientra, invece, nell'oggetto del procedimento, posto che, pur in assenza di impugnazione, non risulta dagli atti la formale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza (v. cartella giuridica, fatto n. 1).

La presenza di un altro titolo non definitivo non rende inammissibile l'odierna istanza, non essendo preclusa la concessione del differimento della pena in ordine a un titolo definitivo, pur in presenza di una misura cautelare. Non e' preclusa neppure la concessione di una misura alternativa alla detenzione, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni connaturali alla misura alternativa e alla misura cautelare, l'effettiva compatibilita' fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare (cfr. ex plurimis, Cass., sez. I, sent. n. 877 del 14 aprile 1993), e salvo il principio secondo cui uno stesso periodo di privazione di liberta' personale non puo' essere autonomamente imputato a due diverse pene (Cass., sez. I, sent. n. 1846 del 18 luglio 1990).

Dagli atti acquisiti risulta confermata la sussistenza dei presupposti del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, allo stato attuale ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 2), c.p., risultando la condannata avere nel frattempo partorito in data 11 aprile 2008.

Dalla relazione del sanitario della Casa circondariale di Roma Rebibbia risulta che il bambino e' ospite del nido dell'istituto, ed e' in ottima salute; allattato dalla madre, ha avuto un importante aumento ponderale (Kg 1,200 in un solo mese) e fruisce della costante assistenza pediatrica assicurata in istituto (v. relazione datata 12 maggio 2008).

L'esame degli atti impone alcune considerazioni.

La J. (le cui esatte generalita' non sono note) nelle note informative delle forze dell'ordine e' descritta coma una nomade di spiccata pericolosita' sociale, che ha fatto del crimine 1'unica forma di sostentamento, e' priva di fissa dimora, e presenta attitudine non comune alla 'mobilita' (v. nota Questura di Padova datata 10 marzo 2008).

Dai certificati acquisiti e dal nutrito elenco di precedenti dattiloscopici si evince, inoltre, che ha commesso delitti in tutto il territorio nazionale, nell'ambito del quale si sposta frequentemente da un capo all'altro della penisola (v. segnalazioni in provincia di Palermo, Bari, Caserta, Verona, Padova, Salerno,

Rimini, Bologna, Pordenone, Vicenza, Bolzano, Reggio Emilia,

Ravenna).

Solo per ripercorrere le vicende piu' salienti degli ultimi anni (le segnalazioni degli anni precedenti attengono a periodi di minore eta), va rilevato che carico della detenuta risulta, tra le altre, anche una condanna ad anni sei di reclusione (a nome di M.D.) inflitta con sentenza del Tribunale di Bolzano in data 12 marzo 2007 per rapina impropria in concorso commessa in data 21 gennaio 2006 (v.

sul punto ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Roma datata 17 marzo 2008).

Dalla motivazione della predetta sentenza del Tribunale di Bolzano risulta che l'odierna istante ed altre due nomadi rimaste non identificate, dopo aver forzato la porta di una privata abitazione ed essersi impossessate di refurtiva di ingente valore (orologi, pregiati monili, tra i quali un bracciale del cinquecento, capi di abbigliamento, del valore complessivo di circa 80.000 euro), adoperavano violenza nei confronti dei malcapitati proprietari che stavano rientrando a casa, non esitando a farsi scudo con il corpo di un bambino di sei anni; la refurtiva non veniva recuperata, poiche' le due complici erano riuscite a fuggire, mentre l'odierna istante, dopo essere stata bloccata fino all'arrivo della polizia, veniva rilasciata in serata perche' gravida, 'e lasciata libera di raggiungere certamente quelle che erano state le sue complici' (v.

sentenza pag. 4). Trattasi di circostanza ad avviso del Tribunale di Bolzano, che 'fa riflettere' e che ha suscitato le doglianze delle persone offese. Dopo aver ricordato che l'imputata aveva commesso un furto a Verona nel dicembre 2005 (un mese prima dell'episodio de quo) per il quale aveva patteggiato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, e ancora due furti in abitazione il 4 gennaio 2006 e 16 gennaio 2006 in Bologna e in Padova, infine, il Tribunale altoatesino evidenzia trattarsi di 'una vera professionista che grazie al fatto di essere stata all'epoca dei menzionati episodi delittuosi incinta aveva evitato la custodia cautelare in carcere'.

Anche in occasione del tentato furto giudicato con la sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Padova in data 22 novembre 2007 la J. era nuovamente incinta. Nell'occasione, dopo aver forzato la porta di ingresso, si introduceva insieme ad altre due nomadi in un appartamento di Padova, dove tutte e tre iniziavano a fare incetta di argenteria di ingente valore introducendola in alcuni sacchi, non riuscendo nell'intento per l'intervento delle forze dell'ordine.

Dall'ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. presso il Tribunale di Padova datata 16 agosto 2007 si evince che dopo l'arresto la J. produceva copia dei certificati di nascita di due figli nati nel 2005 e nel 2006, deducendo, inoltre, di essere nuovamente incinta; anche le altre due nomadi allegavano condizioni personali previste nell'art. 275, comma 4 c.p.p. (una era in avanzato stato di gravidanza, l'altra aveva da poco partorito). Il giudice padovano, tuttavia, rilevava che 'le condizioni personali che imporrebbero particolare attenzione rivolta alla cura della prole non avevano impedito alle indagate di dedicarsi a piu' lucrose attivita' illecite evidentemente monitorando e scegliendo l'obiettivo e ponendo in essere un fatto di particolare gravita', salvo poi invocare le esigenze da loro stesse non tenute presenti al fine di invocare un mite trattamento cautelare'; per la J., che aveva collezionato in tre anni sei condanne definitive e sei pagine di...

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