N. 322 ORDINANZA (Atto di promovimento)

LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da n. B. elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma 2, presso lo studio dell'avvocato Assennato Giuseppe Sante, rappresentato e difeso dall'avvocato Garlatti Alessandro, giusta delega in atti, ricorrente;

Contro UMS Generali Marine S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bertoloni n. 41, presso lo studio dell'avvocato Guancioli Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bozzo Rodolfo, giusta delega in atti, controricorrente; nonche' contro Fallimento Strument S.p.A., intimata; avverso la sentenza n. 1414/2004 della Corte d'appello di Roma, depositata il 22 marzo 2004 R.G.N. 859/02.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2008 dal consigliere dott. Aldo De Matteis;

Uditi gli avvocati Garlatti Alessandro e Assennato G. Sante;

Udito l'avvocato Guancioli Giuseppe;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott.

Ignazio Patrone che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ordinanza Il sig. B. N., dipendente della S.p.A. Strumet, ha subito in data 17 novembre 1995 un infortunio sul lavoro, dal quale e' rimasto paraplegico.

Ha proposto domanda di risarcimento del danno differenziale nei confronti della societa', che veniva dichiarata fallita nel corso del processo.

La domanda di ammissione al passivo del fallimento per L.

1.672.693.929 veniva respinta dal G.D. per carenza di prova sul credito, ma accolta in sede di opposizione. Costituitosi il fallimento, e chiamata in causa la UMS Generali Marine, assicuratrice per gli infortuni della Strumet, il tribunale adito, con sentenza 11 ottobre 2001, n. 33220, cosi' decideva:

1) ammetteva al passivo fallimentare il credito del n. per la somma di L. 1.328.000.000, oltre interessi e rivalutazione, con collocazione in privilegio generale ex art. 2751-bis del codice civile, oltre interessi e rivalutazione, ritenendo, nel merito, provata la colpa di altro dipendente della Strumet, mentre nessuna prova sussisteva sul concorso colposo del n. ;

2) dichiarava inammissibili le domande di condanna proposte nei confronti del fallimento (perche' improponibile ex art. 52 legge fall.) e della compagnia assicuratrice, non essendo il n. titolare di azione diretta nei suoi confronti;

3) accoglieva la domanda del fallimento nei confronti della UMS Generali Marine, dichiarando quest'ultima tenuta, entro il limite del massimale contemplato nel contratto assicurativo, a rifondere al fallimento le somme che esso dovesse erogare al ricorrente creditore in esecuzione di riparti parziali o finale dell'attivo;

4) compensava, infine, le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.

Con sentenza 3/22 marzo 2004 n. 1414 la Corte d'appello di Roma ha respinto 1'appello principale della UMS Marine; ha respinto altresi' l'appello incidentale con cui il n. si doleva della mancata condanna diretta dell'assicuraziorie nei suoi confronti e della compensazione totale delle spese dei due gradi del giudizio.

Quanto all'appello incidentale del N., confermava la motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inammissibile quella di condanna diretta del danneggiato, in quanto mai il fallimento ha domandato, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma c.c., all'assicurazione di pagare direttamente al danneggiato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il N., con due motivi, il primo attinente all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del fallito, il secondo alla compensazione delle spese processuali.

Si e' costituita con controricorso la UMS Generali...

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