Sentenze nº T-317/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 22 Ottobre 2008

Data di Resoluzione22 Ottobre 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-317/04

Nelle cause riunite T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04,

TV 2/Danmark A/S, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti O. Koktvedgaard e M. Thorninger,

ricorrente nella causa T-309/04,

sostenuta da

Union européenne de radio-télévision (UER), con sede in Grand-Saconnex (Svizzera), rappresentata dall-avv. A. Carnelutti,

interveniente nella causa T-309/04,

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti P. Biering e K. Lundgaard Hansen,

ricorrente nella causa T-317/04,

Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton, Middlesex (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti S. Hjelmborg e M. Honoré,

ricorrente nella causa T-329/04,

sostenuta da

SBS TV A/S, già TV Danmark A/S, con sede in Skovlunde (Danimarca),

e

SBS Danish Television Ltd, già Kanal 5 Denmark Ltd, con sede in Hounslow, Middlesex (Regno Unito),

rappresentate dagli avv.ti D. Vandermeersch, K.-U. Karl e H. Peytz,

intervenienti nella causa T-329/04,

SBS TV A/S,

SBS Danish Television Ltd,

ricorrenti nella causa T-336/04,

sostenute da

Viasat Broadcasting UK Ltd,

interveniente nella causa T-336/04,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nelle cause T-309/04, T-317/04, T-329/04, dai sigg.ri H. Støvlbæk e M. Niejahr, nella causa T-329/04, anche dal sig. N. Kahn e, nella causa T-336/04, dai sigg. Kahn e Niejahr, in qualità di agenti,

convenuta nelle cause T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04,

sostenuta da

SBS TV A/S,

da

SBS Danish Television Ltd,

e

Viasat Broadcasting UK Ltd,

intervenienti nella causa T-309/04,

e da

Regno di Danimarca,

TV 2/Danmark A/S,

e

UER,


intervenienti nelle cause T-329/04 e T-336/04,

aventi ad oggetto, nelle cause T-309/04 e T-317/04, le domande di annullamento, in via principale, della decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2006/217/CE, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (GU 2006, L 85, pag. 1, rettifica GU 2006, L 368, pag. 112) e, in subordine, dell-art. 2 di tale decisione o dei nn. 3 e 4 di detto articolo e, nelle cause T-329/04 e T-336/04, le domande di annullamento della stessa decisione nella parte in cui constata l-esistenza di un aiuto di Stato parzialmente compatibile con il mercato comune,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras (relatore), presidente, e dalle sig.re M. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 7 e dell-8 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L-art. 16 CE dispone quanto segue:

Fatti salvi gli articoli 73 [CE], 86 [CE] e 87 [CE], in considerazione dell-importanza dei servizi di interesse economico generale nell-ambito dei valori comuni dell-Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell-ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti

.

2 L-art. 86, n. 2, CE, sancisce quanto segue:

Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l-applicazione di tali norme non osti all-adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità

.

3 L-art. 87, n. 1, CE, stabilisce quanto segue:

Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza

.

4 L-art. 311 CE dispone quanto segue:

I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante

.

5 Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU 1997, C 340, pag. 109, in prosieguo: il «Protocollo di Amsterdam»), introdotto dal Trattato di Amsterdam in allegato al Trattato CE, dispone quanto segue:

[Gli Stati membri,] considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all-esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, hanno convenuto le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato [CE]:

Le disposizioni del trattato [CE] non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell-adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all-interesse comune, tenendo conto nel contempo dell-adempimento della missione di servizio pubblico

.

6 Il 15 novembre 2001, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa all-applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU C 320, pag. 5, in prosieguo: la «comunicazione sulla radiodiffusione»), nella quale ha enunciato i principi a cui si conformerà nell-applicazione, da parte sua, dell-art. 87 CE e dell-art. 86, n. 2, CE al finanziamento delle emittenti di servizio pubblico da parte dello Stato.

Fatti

7 In Danimarca vi sono due emittenti pubbliche, la Danmarks Radio (in prosieguo: la «DR»), da un lato, e la TV 2/Danmark (in prosieguo: la «TV2»), dall-altro; la TV2 è stata sostituita, con effetto contabile e fiscale dal 1° gennaio 2003, dalla TV 2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2 A/S»). La DR è finanziata quasi interamente da risorse derivanti da canoni, mentre la TV2 è finanziata mediante risorse derivanti da canoni ma anche da proventi pubblicitari.

8 La TV2 è stata costituita nel 1986, dalla lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge che modifica la legge relativa al servizio di radiodiffusione) 4 giugno 1986, n. 335 (in prosieguo: la «legge del 1986 che istituisce la TV2»), come ente indipendente e autonomo. La TV2 ha cominciato a trasmettere il 1° ottobre 1988. Essa trasmette il canale terrestre TV2 e, dal 2000, ha cominciato a trasmettere il canale satellitare TV2 Zulu. Alla fine del 2002, TV2 Zulu, fino ad allora canale di servizio pubblico, è stato trasformato in canale commerciale a pagamento.

9 Oltre alle emittenti televisive pubbliche, sul mercato televisivo danese a copertura nazionale operano due emittenti commerciali: da un lato, l-insieme delle società SBS TV A/S e SBS Danish Television Ltd (in prosieguo: rispettivamente, la «SBS A/S» e la «SBS Ltd» e, considerate congiuntamente, la «SBS»), dall-altro, la società Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat»).

10 La SBS A/S e la SBS Ltd sono proprietà della SBS Broadcasting SA, una società lussemburghese che gestisce emittenti radiotelevisive in diversi Stati membri.

11 La SBS A/S, già TV Danmark A/S, trasmette dall-aprile del 1997, per via terrestre, il canale televisivo commerciale TV Danmark 2. Le trasmissioni dell-emittente TV Danmark 2, con sede in Copenhagen, sono, inoltre, collegate via satellite a taluni gestori di servizi via cavo e a famiglie danesi DTH [DirectToHome (radiodiffusione satellitare diretta a domicilio)] nel resto del paese.

12 La SBS Ltd, già Kanal 5 Denmark Ltd, creata nel 1999 con la denominazione TV Danmark 1 Ltd, e così chiamata fino al 2004, trasmette, dal 1° gennaio 2000, via satellite dal Regno Unito e con licenza britannica, il canale televisivo commerciale Kanal 5 (inizialmente denominato TV Danmark 1).

13 La Viasat appartiene al Modern Times Group (MTG), un gruppo multinazionale che opera nel settore dei media. La Viasat trasmette in Danimarca dal 1992 e, in forza di un-autorizzazione del Regno Unito, i canali satellitari TV3 et TV3+.

14 La SBS e la Viasat sono in concorrenza con la TV2 sul mercato nazionale della pubblicità televisiva.

15 Le norme danesi applicabili alla definizione di servizio pubblico della TV2 sono state stabilite, per il periodo 1995-2002, dalla lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge relativa al servizio di radiodiffusione) 23 dicembre 1992, n. 1065, nelle versioni successive di pubblicazione consolidata, tra cui la versione 24 giugno 1994, n. 578 (in prosieguo: la «legge sulla radiodiffusione»). Tali norme sono state approfondite e precisate nello statuto della TV2.

16 Con lettera 5 aprile 2000, la Commissione ha ricevuto la denuncia della SBS, in merito al finanziamento da parte del Regno di Danimarca della TV2. Il 3 maggio 2000 si è svolto un incontro con i denuncianti.

17 Con lettere 28 febbraio, 3 maggio e 11 dicembre 2001, la SBS ha fornito informazioni complementari.

18 Con lettera 5 giugno 2002, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità danesi, le quali hanno risposto con lettera 10 luglio 2002. Il 25 ottobre e il 19 novembre 2002 si sono svolti due incontri con tali autorità. Queste ultime hanno fornito informazioni complementari con lettere 19 novembre e 3 dicembre 2002.

19 Con lettera 24 gennaio 2003, la Commissione ha informato il Regno di Danimarca della sua decisione di avviare il procedimento di cui all-art. 88, n. 2, CE, riguardo al finanziamento da parte di tale Stato membro della TV2 (in prosieguo: la «decisione di avvio»).

20 La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell-Unione...

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