Sentenza nº 468 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

per l'esecuzione

del decreto n. 383/2010 e.r., emesso dalla Corte di Appello dell'Aquila (equa riparazione ex legge Pinto) e per la nomina di un commissario ad acta.

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2012, proposto da:

Lorella Saraconi, rappresentato e difeso dall'avv. Marica Pezzani, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che con sentenza n. 12/2013 il TAR Abruzzo - L'AQUILA ha accolto il ricorso proposto dal'odierna ricorrente intesa all'ottemperanza al giudicato costituito dal decreto decisorio della Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento n.383/2010 del 3 dicembre 2010, con il quale il Ministero della giustizia è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente della somma di euro 7.250,00, oltre interessi al tasso legale dall?1.6.2010 al saldo a titolo di equo riparazione per l'eccessiva durata del processo ex L. 89/2001, nonché alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio, liquidate nell'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA come per legge, condannando altresì il ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate nella complessiva somma di euro 600,00 (seicento), il tutto entro il termine di trenta giorni dalla notifica e/o comunicazione della sentenza;

Ritenuto che, benché la sentenza sia stata notificata in data 4.2.2013, all'Amministrazione resistente, la stessa risulta tuttora inadempiente all'ordine del giudice;

Vista la richiesta, depositata in data 15 aprile 2013, di nomina di Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione;

Ritenuto che occorra nominare il richiesto Commissario ad acta, stante la perdurante inadempienza, e considerata l'opportunità di affidare l'incombente al Direttore...

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