Sentenza nº 445 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

per l'annullamento

DELL'ORDINANZA N. 6/2008 DEL 7.11.2008 DI SOSPENSIONE ESERCIZIO COMMERCIALE.

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2009, proposto da:

Alemar Somministrazione S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Di Benedetto, con domicilio eletto presso Isabella Avv. Di Benedetto in L'Aquila, via Lanciano, 10/T;

Comune di Carsoli in Persona del Sindaco P.T.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 6/08 del 7.11.2008, con cui il comune di Carsoli -a seguito di sopralluogo presso l'esercizio di vicinato del ricorrente in data 5.11.08- sospendeva l'attivita' in corso, contestando lo svolgimento abusivo di lavori dell'impianto elettrico (perche' sarebbero stati iniziati, senza titolo, dopo la comunicazione di fine lavori in data 31.3.08 effettuata dal tecnico della Ale mar, in relazione al programma di demolizione, ricostruzione e mutamento di destinazione d'uso dello stabile, ove la predetta societa' ha inteso trasferire il proprio esercizio di vicinato bar);

Ritenuto che l'impugnativa avverso tale provvedimento si manifesta fondata, trovando conferma, nella presente sede di merito, la valutazione dirimente espressa dal tribunale con l'ordinanaza cautelare di accoglimento n. 24/09, motivata dal fatto che "i lavori in questione non consistevano nella realizzazione ex novo dell'impianto elettrico (come affermato nel provedimento), bensi` nella mera connessione ad impianto gia` esistente, come da certificazione prodotta dalla societa' ricorrente"(piu' in particolare trattavasi di installazione del bancone e degli altri macchinari del bar e nella loro connessione all'impianto gia' esistente dal 2006)?;

Rilevato che a tali concludenze -secondo quanto analiticamente dedotto nel gravame- cospirano le certificazioni di conformita' ex l. 46/90 con numerazioni progressive 11-16/2006 rilasciate in data 23.11.2006 dalla ditta costruttrice dell'impianto, nonche' le fatturazioni dei costi di realizzazione operate dalla medesima ditta il 26.9.2006 ed il 28.2007, a seguito...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT