Sentenza nº 442 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013
Data di Resoluzione | 09 Maggio 2013 |
Emittente | Abruzzo - L'Aquila |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere
per l'annullamento
per la dichiarazione di illegittimita' del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di indennizzo dovuto ex o.p.c.m. 3790/2009 al ricorrente per la riparazione con miglioramento sismico o eventuale sostituzione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2012, proposto da:
Consorzio via San Francesco di Paola 12/A - 16, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Caterina Santini, con domicilio eletto presso Maria Caterina Santini in L'Aquila, via San Francesco di Paola 12/A;
Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Domenico De Nardis, domiciliata in L'Aquila, viale XXV Aprile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la sentenza di questo Tar n. 182/13 con cui è stato accolto il gravame ex artt. 31 e 117 CPA proposto dal consorzio in epigrafe, con conseguente accertamento dell'obbligo del comune di L'Aquila di provvedere entro trenta giorni sull'istanza di contributo per la ricostruzione presentata il 6.3.12;
Vista l'istanza del patrono ricorrente proposta in data 2.4.13, per la nomina di commissario ad acta, istanza motivata dal fatto che, alla scadenza delle tempistiche indicate in sentenza, l'amministrazione ha continuato nella sua inerzia;
Visto l'articolo 117 comma 3 del CPA;
Considerato di poter accogliere l'istanza di nomina commissariale, alla luce dell'ostinata inerzia civica;
Ritenuto di nominare quale commissario ad acta il sig. Prefetto della Provincia di L'Aquila ovvero Suo delegato, affinché provveda in via sostitutoria in luogo del comune agli adempimenti stabiliti nella predetta sentenza 182/13 (servendosi, ove occorra, dei competenti uffici di tale ente civico, che dovranno dare all'Organo commissariale rigorosa e prioritaria disponibilità);
Ritenuto altresì di assegnare al commissario procedente il termine di giorni novanta per...
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