Sentenza nº 452 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

per l'esecuzione della sentenza n.768/12 dal t.a.r - l'aquila.

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2013, proposto da:

(Giampaoli Clemente) Soc.C.L.A.S. Costruzioni S.R.L, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Ludovici, con domicilio eletto presso Rodolfo Avv. Ludovici in L'Aquila, via Martiri di Onna,8;

Comune di L'Aquila;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza di questo Tar n. 768/2012 del 10.11.2012 con cui è stato accolto il gravame ex artt. 2 bis legge 241/90 e 30 CPA proposto dal sig. Clemente Giampaoli (quale rappresentante della soc. indicata in epigrafe), con conseguente condanna generica del comune di L'Aquila, per danno da ritardo connesso alla violazione dei termini del procedimento di ripianificazione urbanistica del terreno del ricorrente, e con l'adozione di criteri ex art. 34 comma 4 CPA per la concreta quantificazione del pregiudizio subìto (rimessa ad una proposta risarcitoria che il comune avrebbe dovuto formalizzare alla parte lesa, entro i tempi ivi prescritti);

Visto il ricorso per ottemperanza notificato il 6.2.12 dal ricorrente, ivi lamentandosi che il comune non avrebbe adempiuto a quanto ordinato con la predetta sentenza 768/12, con conseguente richiesta di sostituzione commissariale;

Preso atto che il comune nulla ha opposto al riguardo, così che la domanda di surrogazione commissariale deve trovare accoglimento;

Ritenuto che la determinazione della somma dovuta secondo i citati criteri di cui alla sentenza 769/2012 è rimessa ?in qualità di commissario ad acta- al Dirigente del Settore urbanistica e beni ambientali della Regione Abruzzo, che potrà in alternativa delegare l'incarico ad altro funzionario a ciò appositamente delegato;

Ritenuto altresì di assegnare al commissario procedente il termine di giorni novanta per la definizione dell'incarico;

Precisato che tali termini decorrono dalla data di insediamento, il quale dovrà avvenire entro...

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