Sentenza nº 443 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

degli atti relativi all'appalto di lavori di cui all'affidamento del 20.4.2012.

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Deco Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Dante Fanì, con domicilio eletto presso avv. Paola Fatima Cortesi in L'Aquila, viale De Gasperi, 34; Ecologica Sangro Spa, Edilizia Di Biase s.r.l., Cericola Srl;

CIRSU Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Rusconi, Elisabetta Iorio, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

Eco M.A.C.S. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizio Leozappa, Francesco Camerini, con domicilio eletto presso avv. Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi, 62;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CIRSU Spa e di ECO M.A.C.S. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, le società Deco s.p.a., Ecologica Sangro s.p.a., Edilizia Di Biase s.r.l. e Cericola s.r.l. hanno impugnato gli atti con i quali CIRSU s.p.a., Consorzio Intercomunale rifiuti solidi urbani con sede in Notaresco, contrada Grasciano, ha affidato a ECO Macs s.r.l. (di seguito ECO) i lavori di scavo ed opere civili complementari per la realizzazione della discarica autorizzata dalla Regione Abruzzo con AIA 10/10 del 4.8.2010, 8/11 dell?1.12.2011 e 11/11 del 27.12.2011 in località Grasciano di Notaresco, per un importo di euro 1.319.236,55 al netto del ribasso concordato del 17.20%, di cui euro 22.550,00 quali oneri per la sicurezza, e gli atti a questi presupposti (approvazione accordo transattivo tra CIRSU e ECO e approvazione del progetto stralcio lavori di scavo e opere civili complementari).

Premettono i ricorrenti che CIRSU s.p.a. (Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani) è società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dai Comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano S.Angelo, Morro D'Oro, Notaresco e Roseto degli Abruzzi per la gestione comune dei servizi pubblici locali e in particolare dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti urbani nonché per la realizzazione delle opere occorrenti allo svolgimento dei suddetti servizi; i ricorrenti apprendevano della consegna alla controinteressata ECO, in data 27.4.2012, dei lavori per la realizzazione della discarica per rifiuti non pericolosi detta ?Grasciano 2?, senza la pubblicazione di bando di gara né di avviso o comunicazione relativi al detto appalto; in sostanza, l'affidamento era intervenuto con mero verbale del C.d.A. di Cirsu n. 5 del 20.4.2012, che aveva contestualmente approvato il progetto di stralcio dei lavori di scavo e opere civili complementari della discarica, a seguito di accordo transattivo stipulato tra Cirsu e i signori Manetta Giovanna, Sabatini Sciarroni Alessio, Sabatini Sciarroni Maria Pia e appunto la ECO in data 13.2.2012; la consegna dei lavori era intervenuta in via d'urgenza; le ricorrenti sostengono inoltre di avere titolo ad aspirare alla partecipazione a rituali gare d'appalto per l'affidamento di lavori in questione.

Il ricorso deduce: 1) Violazione dell'art. 29, 4° comma e dell'art. 32, 1° comma, lettera c) del D.lgs. 163/2006. Sviamento: CIRSU è soggetta alle norme del codice degli appalti (art. 32, 1° comma, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) che impone la previa pubblicazione del bando di gara in ambito comunitario al superamento delle soglie previste dall'art. 28 del D.lgs. 163/2006; nel caso di specie, CIRSU ha frazionato il progetto unitario per la realizzazione della discarica (assommante ad un importo complessivo di lavori pari ad oltre 7 milioni di euro), stralciandone la parte riguardante gli scavi e le opere edili civili complementari ed affidandole a ECO, già precedentemente individuata quale esecutrice dei lavori, artificiosamente riconducendo l'importo dei lavori al di sotto della soglia comunitaria; 2) Violazione dell'art. 2, 1° comma, dell'art. 1, 3° e 4° comma, dell'art. 32, 1° comma, lettera c) e degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006. Sviamento: anche a seguito dello stralcio, i lavori avrebbero dovuto essere affidati secondo le previsioni e con le modalità di cui agli artt. 11, 3° e 4° comma e 54 del D.lgs. 163/2006 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; nel caso di specie, non è stata seguita la procedura aperta né quella ristretta, né è stato pubblicato il bando; 3) Violazione degli artt 40, 1° comma, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 60 del D.P.R. 5.10.2010, n.207, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, omessa valutazione di fatti rilevanti...

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