Sentenza nº 454 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

per l'annullamento

DELL'ORDINANZA N. 461 DEL 24/10/2011 AVENTE PER OGGETTO "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI CONDOMINIO TRITONE"

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2012, proposto da:

Condominio Tritone, in persona dell'amministratore sig.ra Lucia Piersanti, Maria Di Pietrangelo, Valeria Di Pietrangelo, Biagino Ettorre, Miranda Castelli, Ilde Di Bonaventura, Maurizio Ferrari, Giselda Silverii, Gianpiero De Santis, Rosanna Vanni, rappresentati e difesi dall'avv. Paolgiulio Mastrangelo, con domicilio eletto presso avv. Ugo Marinucci in L'Aquila, via Fuori Porta Napoli N.14 Bis;

Comune di Giulianova in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Del Vecchio, con domicilio eletto presso avv. Giulio Agnelli in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 76;

Gavioli Arte e Restauri S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Carbonara, Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso avv. Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T. e di Gavioli Arte e Restauri S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. I ricorrenti espongono:

    - di essere comproprietari di uno stabile, meglio individuato in atti, realizzato in base di licenza edilizia rilasciata nel 1966;

    - poiché il titolo edilizio conteneva specifiche prescrizioni, l'edificio fu realizzato in conformità alle stesse, ?con parziale modificazione degli originali elaborati di progetto?;

    - l'edificio veniva ultimato nel 1969 e nel medesimo anno fu rilasciato il permesso di abitabilità in esito a sopralluogo che attestava espressamente la conformità tra il realizzato e l'assentito;

    - passati oltre quarant'anni, senza che l'edificio subisse modifiche di sorta e senza che nel frattempo fossero stati avanzati rilievi, a seguito di esposto proveniente dall'odierna società controinteressata, veniva avviato il procedimento che si concludeva con l'ordinanza di demolizione impugnata.

    Deducono in diritto:

    - incompetenza del funzionario che l'ha sottoscritta;

    - violazione art. 7 L. 241/1990 perché il preavviso non è stato notificato a tutti i condomini;

    - difetto di motivazione: stante il lungo tempo trascorso e considerato che la conformità era stata esplicitamente attestata nel procedimento di rilascio della licenza di abitabilità, il Comune doveva specificamente motivare tanto le ragioni del ripensamento quanto l'interesse pubblico al ripristino;

    - l'edificio è comunque conforme al titolo. Il provvedimento si basa su atti incompleti ed assume il carattere parzialmente abusivo dell'opera solo perché non emerge la specifica approvazione di elaborati conformi allo stato di fatto, ritenendo che l'attestazione di conformità effettuata in sede di abitabilità costituirebbe un illegittima ratifica a posteriori di varianti non assentire. Al contrario, l'attuale conformazione scaturisce dall'adeguamento degli elaborati a specifiche prescrizioni, ed a distanza di 40anni dall'esecuzione non basta che ?una tavola fosse stata smarrita, ovvero che il funzionario del tempo avesse omesso di apporvi un timbro, per rendere tutto ad un tratto abusivo il Condominio ricorrente?. Pertanto ritiene che ?il contenuto esatto del titolo abilitante oggi non possa che ricavarsi da una molteplicità di elementi?, ivi compreso un giudicato penale che ha escluso difformità nonché l'istruttoria della pratica di abitabilità;

    - il comune perviene alla conclusione che si tratti di varianti essenziali, tali da imporre la demolizione dell'intero edificio, senza il alcun modo considerare l'art. 5 della L.R. 52/1989, limitandosi ad invocare l'art. 32 DPR 380/2001 ed il D.lgs 42/2004 sebbene le difformità in area vincolata costituiscano variante essenziale solo se il vincolo preesiste all'edificazione;

    - in ordine alle difformità contestate: l'utilizzo del piano terra come esercizio commerciale risulta fin dall'originaria scheda catastale e dalla suddetta...

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