Sentenza nº 464 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

per l'annullamento

impugnativa provvedimento disciplinare

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2007, proposto da:

Luciano Foracappa, rappresentato e difeso dagli avv. Elvio Fortuna, Amilcare Lauria, con domicilio eletto presso Andrea Avv. Filippi De Santis in L'Aquila, via G. Caldora, 5;

Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale di L'Aquila;

Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Teramo; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, espone:

- con nota 21.11.2006 il Dirigente della sezione polizia stradale gli contestava la violazione di cui all'art. 3, punti 2,3,6, DPR 737/1981 per un fatto verificatosi in data 28.10.2006;

- esperito l'accesso agli atti, ha quindi presentato (13.12.2006) note difensive, tuttavia disattese con atto del 15 gennaio 2007 con cui il medesimo Dirigente gli ha inflitto la sanzione del richiamo scritto;

- di avere quindi interposto ricorso gerarchico, tuttavia respinto dal Dirigente del compartimento con decreto 24.4.2007;

- di avere potuto prendere conoscenza delle relazioni di servizio compilate dai colleghi del ricorrente, acquisite al procedimento e valutate in sede di decisione sul ricorso gerarchico, solo dopo l'assunzione della predetta decisione di rigetto.

Avverso tali atti deduce:

- illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del principio secondo cui l'organo decidente deve essere diverso da quello che ha proceduto alla contestazione dell'addebito;

- illegittimità della decisione gerarchica per violazione del diritto di difesa, del principio di parità delle parti nonché di terzietà dell'organo decidente, essendo la stessa fondata su atti su cui non è stato consentito il contraddittorio procedimentale ed acquisiti d'ufficio a sostegno dell'accusa;

- dagli atti posti a base della misura sanzionatoria non emerge comunque alcun elemento di prova a suo carico.

  1. Costituitasi in giudizio l'amministrazione ha depositato documenti. In vista dell'udienza di discussione ha con breve memoria concluso per l'infondatezza del ricorso.

  2. Va premesso che, ai sensi dell'allora vigente art.20 legge TAR (?Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT