Sentenza nº 434 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

per ottenere la condanna del comune resistente a provvedere in relazione all'istanza della ricorrente ricevuta dal comune in data 23/5/2011 avente ad oggetto "diffida a provvedere alla normativa di vincoli urbanistici scaduti".

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2013, proposto da:

Società L'Aquila Engineering S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Ludovici, con domicilio eletto presso Rodolfo Avv. Ludovici in L'Aquila, via Martiri di Onna,8;

Comune di L'Aquila in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Domenico De Nardis, domiciliata in L'Aquila, viale XXV Aprile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila Sindaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che in subiecta materia la sentenza è resa in forma semplificata, quanto alla domanda intesa alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio (art.117, c. 2, c.p.a.);

Ritenuto che la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell'Aquila sull'istanza in data 23.05.2011 volta ad ottenere l'attribuzione al proprio fondo di nuova destinazione urbanistica per effetto e sul presupposto dell'intervenuta decadenza, per l'inutile decorso del termini quinquennali di franchigia, dei vincoli espropriativi imposti dal P.R.G.;

Considerato che nel termine previsto dalla L.R. 11/1999 per la definizione del procedimento (un anno ex art. 44 L.R. cit., come introdotto dalla L.R. n.31/2005) il Comune non ha reso alcuna determinazione;

Considerato che non si pone come ostativo alla formazione del silenzio inadempimento il fatto che la società ricorrente non sia titolare del 100% della proprietà dell'area in questione, e ciò perché, tale circostanza fattuale, non può ritenersi idonea a neutralizzare il diritto di un comproprietario a pretendere dall'Amministrazione comunale che venga esercitato un potere-dovere previsto dalla legge. È evidente poi che, qualora l'altro comproprietario non condivida la nuova...

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