Sentenza nº 438 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE N. 31 DEL 29.2.2008 CON CUI IL COMUNE HA APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE DELLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO A24-LOTTO "0"..

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2009, proposto da:

Adriano Rodomonti, Alessandro Marcozzi, Edil 83, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Eleonora Avv. Gentileschi in L'Aquila, via Marsicana,53 - Civita di Bagno;

Comune di Teramo in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Gussago, con domicilio eletto presso Ugo Avv. Frasca in L'Aquila, via Salaria Antica Ovest, 8;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Teramo in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari delle aree interessate dalla realizzazione (cosi come deliberata dal procedente comune di Teramo) di infrastrutture viarie di collegamento fra la A24 ed il cd. "lotto zero" - via Gammarana.

Essi hanno in un primo tempo impugnato, con ricorso introduttivo, gli atti ablatori posti in essere dal predetto ente civico nel corso del 2008 (in particolare, la delibera del commissario straordinario n. 134 del 16.12.2008 di approvazione del progetto definitivo); con il primo gruppo di motivi aggiunti del 16.9.09 sono stati poi impugnati i seguenti conseguenziali atti occupativi:

-delibera del commissario straordinario n. 148 del 29.5.2009, con cui veniva autorizzata ex art. 22 bis DPR 327/01 l'occupazione anticipata degli immobili;

-decreto di occupazione d'urgenza 42226 del 14 agosto 2009 ,con cui si disponeva la predetta occupazione;

-connesse determine dirigenziali del 29.5.2009 e dell'11.8.09.

La predetta fase occupativa e' stata sospesa dal tar con ordinanza 235 del 25.11.09.

Successivamente, a seguito di un postumo ripensamento interpretativo operato il 2.3.2010 dal responsabile del procedimento sugli atti gia' adottati che avrebbero dato luogo al vincolo espropriativo, il comune ha rinnovato i...

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