Sentenza nº 474 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

DEL PERMESSO A COSTRUIRE N. 106/11 PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE.

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2011, proposto da:

Fabrizio De Berardinis, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Rapali, con domicilio eletto presso avv. Stefano Marrelli in L'Aquila, via G. Carducci, 30;

Comune di Tortoreto in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pelliccioni, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

Responsabile Pro-Tempore del Settore Urbanistica-Edilizia;

C.D.C. Immobiliare Srl di Di Mattia Anna Maria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tortoreto in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la difesa di parte resistente (con memoria del 19 settembre 2012) ha rappresentato che il permesso di costruire impugnato non ha prodotto effetti, visto che i relativi lavori non hanno mai avuto inizio, e che è stato sostituito da altro permesso a costruire a sua volta impugnato dal ricorrente con separato ricorso;

Considerato che la circostanza sopra evidenziata comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione da parte del ricorrente, cui nessuna utilità ulteriore può derivare dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Considerato che, nondimeno, occorre provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio con perspicuo riguardo a quelle di consulenza, per le quali il C.T.U. nominato ha presentato rituale parcella;

Vista, al riguardo, l'istanza dell'arch. Pasquale Polidori intesa alla liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta nella qualità di C.T.U. nominato nel corso dell'epigrafato giudizio;

Visto il D.P.R. 20.7.2012, n.140;

Considerata l'attività prestata dal C.T.U. (in materia di costruzioni edilizie), il pregio e l'importanza della prestazione nonché l'impegno profuso;

Considerato pertanto di poter liquidare gli onorari nella misura di Euro 3.000,00 (tremila), valutata congrua...

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