Sentenza nº 460 da Abruzzo, L'Aquila, 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

per l'annullamento

DEL RIGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE NOTIFICATO IN DATA 5.11.2010

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2011, proposto da:

Rased Ali, rappresentato e difeso dall'avv. Albertina Pepe, con domicilio eletto presso Luigi Avv. Caccia in L'Aquila, via Cimino, 3;

Prefetto Teramo- Sportello Unico Per L'Immigazione; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui l'amministrazione resistente ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal suo datore di lavoro.

Deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1ter, co. 7, l. 102/2009, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta.

Il diniego si basa sul mancato possesso, da parte del datore di lavoro, anch'egli cittadino straniero, del permesso per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 d.lg. 286/1998. La motivazione fornita chiarisce adeguatamente tale ragione di diniego, cosicché è manifestamente infondata la censura relativa all'insufficienza della motivazione.

Il ricorrente sostiene che il datore di lavoro ha fornito tutta la documentazione richiesta dalla norma, tra cui la sua domanda di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo presentata il 23.12.2008, per cui l'omessa allegazione del predetto permesso CE sarebbe unicamente da imputare al ritardo dell'amministrazione nel rilascio del titolo richiesto. Sarebbe stata pertanto violata la normativa di riferimento e sarebbe stata omessa la valutazione di tale specifica circostanza. L'amministrazione avrebbe peraltro, d'ufficio, dovuto acquisire le necessarie informazioni dirette a chiarire le ragioni di tale ritardo.

Al riguardo va osservato che l'amministrazione ha...

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