del 19 dicembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Marano di Napoli nel procedimento civile promosso da Caruso Pietro contro Progress assicurazioni S.p.A. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale nei confronti della propria compagnia di assicurazione - Disciplina del sistema di risarcimento diretto introdotto dal Codice delle assicurazioni private - Ritenuta preclusione della possibilita' di esercitare la pretesa risarcitoria nei confronti del danneggiant ..........

IL GIUDICE DI PACE Letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Progress Assicurazioni S.p.A. nel giudizio per risarcimento danni da incidente stradale iscritto al n. r.g. 11892, con il quale Caruso Pietro deduceva di essere proprietario del veicolo Piaggio Beverly tg. CX 54090 e che il giorno 8 luglio 2002 alle ore 11,30 circa in Marano di Napoli alla via Adda, veniva urtato e danneggiato dalla Fiat Panda tg. FO 823792 il cui conducente, proveniente da senso opposto di marcia, effettuava una manovra di inversione ad «U». Tanto premesso Caruso Pietro conveniva in giudizio la Progress S.p.A. nella qualita' di compagnia che copre i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo di sua proprieta', al fine di sentir dichiarare essa Progress S.p.A. tenuta al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 3.000,00.

Rilevato che alla prima udienza il convenuto sollevava eccezione preliminare ai sensi degli artt. 134 Cost., art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla convenuta degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per contrasto con gli artt. 3-24-76 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede, che il danneggiato possa proporre azione, diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, ed ove non si prevede che debba essere convenuto in giudizio anche il presunto responsabile civile, e nella parte in cui prevede l'inserimento di clausole abusive per il consumatore e nella parte in cui non determina gli eventuali vantaggi conseguibili dal consumatore-assicurato.

Rilevato, altresi', che la convenuta chiedeva conseguentemente di sospendere il presente giudizio, provvedendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Osservato che ad avviso di questo giudice le menzionate norme - art. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 - acquistano rilievo sotto il profilo dell'incostituzionalita', riportandosi in diritto integralmente alla memoria difensiva di costituzione della convenuta Progress S.p.A. e cioe': «1) Validita' ed efficacia delle clausole del contratto assicurativo in concernenti la procedura risarcitoria di cui agli artt. 149 e 150 d.lgs. n. 209/2005.

E' pacifico che principio cardine dell'ordinamento giuridico, del diritto civile e' quello dell'autonomia contrattuale come palesato dall'art. 1322 del codice civile ai sensi del quale "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge".

Strumento privilegiato mediante le quali si esplica l'autonomia privata e' il negozio giuridico. Ovvero la dichiarazione di volonta' diretta ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico.

Elementi del negozio sono quindi la causa, la forma e la volonta'.

Fermi tali principi, inoltre, e' da rilevare che, nell'ambito dei contratti conclusi tra professionista e consumatore, il legislatore in particolare nel codice del consumo, riserva particolare tutela al contraente piu' debole, prevedendo all'uopo che la conclusione e l'esecuzione di siffatti contratti si ispiri ai criteri di trasparenza correttezza e buona fede.

Cio' affinche' il consenso prestato dal consumatore si formi su clausole ben chiare ed affatto pregiudizievoli dei suoi interessi.

Precisamente il legislatore, nazionale e comunitario, tende a dare tutela al contraente piu' debole all'atto della conclusione di contratti con soggetti economicamente piu' forti. Il codice civile, all'art. 1341, in tema di condizioni generali di contratto regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il comma 1 infatti disciplina il regime delle cosiddette condizioni generali di contratto e stabilisce la regola, secondo la quale le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto erano da questi conosciute o conoscibili, mediante l'ordinaria diligenza. Il comma 2, invece, disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie e stabilisce che le stesse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto, nella consapevolezza di assumere un obbligo oggettivamente gravoso. A livello comunitario, la tutela del contraente piu' debole si e' svolta con l'emanazione di diverse ed importanti direttive, fino ad arrivare alla direttiva CEE 93/13, di portata generale, concernente specificamente le clausole abusive nei contratti col consumatore.

Principio ispiratore e' da intravedersi chiaramente nella tutela del contraente piu' debole, ovvero nel riequilibrio delle posizioni giuridiche delle parti al fine di evitare il rafforzamento del contraente economicamente piu' forte. L'orientamento comunitario e' stato recepito dal nostro ordinamento ove si e' compiuta una trasformazione, un'evoluzione del sistema contrattualistico, dapprima con l'innesto codicistico operato dalla legge n. 52/1996, che ha introdotto il capo XIV-bis intitolato "dei contratti del consumatore", e poi con l'emanazione del nuovo codice del consumo d.lgs. n. 206/2005.

Alla luce della nuova normativa, hanno trovato applicazione nel nostro ordinamento nuovi principi: quello del neoformalismo, quello della maggiore ingerenza e controllo del giudice sul regolamento contrattuale, quello della "nullita' di protezione", quello dell'affermazione di un quarto vizio del volere, quello dell'istituzione della categoria soggettiva della classificazione dei contratti.

Neoformalismo. Il neoformalismo si riferisce all'importanza assegnata dal legislatore trasnazionale alla forma scritta del contratto, quale requisito di validita' dell'atto. La ratio e' quella di informare la parte contrattuale piu' debole. All'uopo si stabilisce un vero e proprio obbligo giuridico di informare ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, al quale corrisponde un diritto ad essere informati sulla natura del contratto e su tutte la clausole in esso contenute, al fine di poter esplicare effettivamente il diritto di autodeterminazione del singolo nell'ambito delle relazioni negoziali ai sensi degli art 2 e 24 Cost. In tal senso, infatti, il codice del consumo tutela il diritto fondamentale ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'.

Ingerenza e controllo del giudice sul regolamento contrattuale. Il suddetto principio concerne la verifica della natura abusiva della clausola negoziale o del comportamento approfittatore del contraente piu' forte.

In particolare, nella nuova disciplina, il giudice non si limita piu' a verificare se le clausole vessatorie siano state sottoscritte ex art. 1341 del codice civile, ma e' chiamato pure a verificare la nature di quelle pattuizioni e la reale volonta' della parte piu' debole di aderirvi. Pertanto, il giudice, laddove verifichi l'abusivita' l'iniquita' dell'accordo, dovra' dichiarare la nullita' della clausola abusiva. Nullita' di protezione. Conseguenza del principio di cui sopra e' l'introduzione, nel nostro ordinamento, di una nuova categoria di invalidita', la nullita' relativa o di "protezione" che si pone a livello intermedio tra la nullita' e l'annullabilita' tradizionali e che ha quali elementi caratteristici la radicale inefficacia dell'atto nullo, la sua insanabilita', se non in ipotesi del tutto eccezionali, l'assolutezza e la sua rilevabilita' d'ufficio. Ne e' applicazione l'art. 33 del codice del consumo che impone che le clausole inserite nei contratti tra il consumatore ed il professionista devono essere chiare e comprensibili. L'articolo de quo, quindi, impone un obbligo ben preciso che riguarda l'informazione contrattuale sul piano della trasparenza e della decodificabilita' del contenuto del contratto.

L'art. 36 del codice del consumo, invece, sanziona la nullita' di protezione delle clausole abusive che innescano un significativo squilibrio a danno di una parte ed al vantaggio dell'altra. Nella specie l'ordinamento sanziona l'ingiustizia non del contratto in quanto tale, ma del contratto in quanto frutto di un abuso perpetrato dalla parte piu' forte ai danni dell'antagonista piu' debole. A ben guardare siffatta nullita' si differenzia dalla nullita' contrattuale disciplinata dal codice civile all'art. 1418, in quanto flessibile, legata alla singola regolamentazione e strettamente legata alla verifica che il patto si atteggi come iniquo. Si puo' pertanto affermare che la nullita' comunitaria sposti il baricentro dall'aspetto strutturale, che e' quello proprio della nullita' codicistica, a quello funzionale, centrando tutta la sua attenzione sul regolamento degli interessi.

Ingiustizia contrattuale. L'aspetto concerne la sproporzione tra le prestazioni dei contraenti e la situazione di disequilibrio economico e giuridico fra le parti. La categoria de qua e' espressa sia nella legislazione speciale che in quella di derivazione contrattuale. Ne e' riprova l'art. 1469-bis, comma 1 ove campeggia la formula de "significativo squilibrio del diritto e degli obblighi derivanti dal contratto".

Orbene nel caso in specie l'introduzione della procedura risarcitoria di cui agli artt. 149 e 150 del nuovo codice delle assicurazioni incide inequivocabilmente sulla qualificazione e sulla natura del contratto assicurativo, tradizionalmente ricondotto entro il paradigma di cui all'art. 1917 del codice civile, rispetto al quale rivela l'identita' di causa. Ed invero la procedura in esame segna il passaggio da un'assicurazione della responsabilita' civile ad un'assicurazione diretta, ovvero da un sistema di assicurazione incardinato sui fondamentali principi civilisti di cui agli artt.

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