depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Commercio - Norme della Regione Molise - Disciplina delle manifestazioni fieristiche - Autorizzazione amministrativa necessaria per soggetti nazionali e comunitari, rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente su domanda da presentare nei termini e con le modalita' previste in apposito provvedimento della Giunta - Contrasto con la normativa comunitaria che vieta l'autorizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata restrizione ..........

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 1 agosto 2008 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 19 giugno 2008, n. 16, artt. 5, 12 e 11, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 16 giugno 2008, n. 13 recante «Disciplina del settore fieristico» per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lett. a) Cost.

in ragione della violazione di principi comunitari, come piu' specificatamente illustrato infra.

  1. - Bollettino ufficiale della Regione Molise 16 giugno 2008, n. 13 e' apparsa la legge r. 10 giugno 2008, n. 16, che reca la «Disciplina del settore fieristico».

    Con detto provvedimento legislativo, composto da 13 articoli, la Regione Molise, in attuazione alla normativa comunitaria e nazionale, prevede un riassetto normativo della materia fieristica, allo scopo di favorire le produzioni regionali, lo sviluppo del commercio nonche' le relazioni nazionali e internazionali (art. 1).

    Al riguardo, viene definito cosa si intende per manifestazioni fieristiche e vengono elencate le varie tipologie: fiere generali rappresentative di piu' settori merceologici, con vendita al pubblico di prodotti; fiere specializzate, limitate a uno o piu' settori merceologici omogenei; mostre mercato, dirette anche alla vendita di beni e servizi. Vengono, inoltre, individuate le manifestazioni escluse dalla normativa fieristica (esposizioni permanenti, vendite di beni esposti nei locali di produzione, feste locali, manifestazioni nelle quali prevale lo scopo artistico e culturale su quello economico etc. - artt. 2 e 3).

    L'art. 4, stabilisce la qualifica delle manifestazioni fieristiche come sopra individuate. In particolare, la qualifica di fiera di rilevanza nazionale ed internazionale viene attribuita dalla giunta regionale, mentre la qualifica di fiera di rilevanza locale viene attribuita dal comune dove si svolge.

    L'art. 5 disciplina il procedimento di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, mentre l'art. 6 prevede l'istituzione di un calendario ufficiale regionale da pubblicare sul B.U.R.M. nel quale vengono iscritti tutti gli eventi che si terranno nell'anno successivo (artt. 5 e 6...

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