Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Divieto di sorpasso - Sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonche' superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori, o per altre cause di congestione della circolazione - Decurtazione di dieci punti della patente - Omessa previsione della detta decurtazione anche in caso di violazione del piu' grave divieto di sorpassare i conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate - Denunciata les ..........

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 214, nonche' «della tabella punteggi in esso previsti», promosso con ordinanza dell'8 novembre 2005 dal Giudice di pace di Palermo nel procedimento civile vertente tra B.G. e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Palermo ha sollevato - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonche' «della tabella punteggi in esso previsti»; che il giudice remittente premette di essere stato adito da un soggetto «confesso artefice» della violazione amministrativa prevista dall'art. 148, comma 11, del medesimo codice della strada, il quale, dopo avere provveduto «al pagamento della sanzione pecuniaria inflittagli» a norma del comma 16 del predetto art. 148, ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale; che il ricorrente nel giudizio principale lamenta «l'applicazione a suo carico anche della sanzione della decurtazione di dieci punti dalla propria patente di guida», censurando, in particolare, il fatto che tale sanzione non risulti comminata «per l'altra violazione di maggiore gravita' di cui all'art. 148, comma 14», dello stesso codice, con conseguente «disparita' di trattamento non consentita dall'art. 3 della Costituzione»; che lo stesso opponente (nel giudizio principale) assume, pertanto, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del codice della strada e della tabella ad esso allegata (che individua, per ciascuna delle...

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