Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro probatorio - Procedimento di riesame - Avviso della data fissata per l'udienza - Notificazione alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento sotto diversi profili, nonche' asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 324. - Costituzione, artt. 3 e 24. ..........

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 18 febbraio 2006 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Esposito Leonardo, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Reggio Emilia - nell'ambito di un procedimento proposto per il riesame di un sequestro disposto in uno studio professionale e in altri luoghi nella disponibilita' dell'indagato - ha sollevato, su istanza del pubblico ministero, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza di riesame del sequestro probatorio sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata ignora la persona offesa ed il suo difensore e cio', da un lato, viola il diritto di difesa e, dall'altro, crea una ingiustificata disparita' «nel confronto sia fra la persona offesa e gli altri soggetti del processo, sia con la disciplina di altre attivita' della stessa persona offesa», la quale «mentre puo' promuovere ex art. 368 cod.

proc. pen., l'adozione del vincolo reale, non puo' poi, del tutto irrazionalmente, contribuire a difenderlo»; che, per il rimettente, la rilevanza della questione e' ovvia, «perche' quella dell'integrita' del contraddittorio - che qui si assume non integro per il vizio di costituzionalita' della norma - e' la prima verifica cui e' chiamato il giudice del riesame, come del resto ogni altro giudice»; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata...

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