Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalita' di rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate ai pazienti ad opera di soggetti accreditati nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione poiche' proposta in difetto delle condizioni per pronunciare sentenza nel giudizio a quo - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 21. - Costituzione, artt. 3 e 41. Sanita' pubblic ..........

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), promosso con ordinanza dell'8 gennaio 2008 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra la CBH Citta' di Bari Hospital S.p.a. e la ASL Puglia 1, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione della CBH Citta' di Bari Hospital S.p.a., nonche' l'atto di intervento della Regione Puglia; Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo; Uditi gli avvocati Giuseppe Trisorio Liuzzi per la CBH Citta' di Bari Hospital S.p.a. e Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza dell'8 gennaio 2008, pervenuta a questa Corte il 28 febbraio 2008, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha sollevato in via incidentale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

La norma impugnata dichiara di interpretare la delibera del Consiglio regionale 29 settembre 1998, n. 346, in punto di rimborso alle strutture sanitarie che ne abbiano diritto, da parte delle ASL, dei costi relativi all'applicazione di protesi, con effetto «a decorrere dal 1° gennaio 2001».

In particolare, tale disposizione, nel consentire la scelta tra due distinti criteri di rimborso, aggiunge, quanto al secondo di essi, che il pagamento puo' avvenire «con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della endoprotesi. Detto rimborso e' ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all'anno precedente, decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture».

Il rimettente precisa che in tal modo il legislatore regionale avrebbe riprodotto quanto gia' deciso tramite la determinazione dirigenziale n. 171 del 22 marzo 2001, atto poi annullato per incompetenza dal Tribunale amministrativo per la Regione Puglia, in primo grado, nel corso di un giudizio conclusosi in grado di appello con una sentenza di improcedibilita', proprio in forza della sopravvenienza della norma oggetto di censura.

Il giudice a quo osserva che, contrariamente a quanto asserito dalla lettera della norma, essa non potrebbe in ogni caso ritenersi interpretativa, rispetto alla predetta delibera del Consiglio regionale.

Quest'ultima, infatti, consentiva di fatturare con «un rimborso del costo della protesi ridotto del 25% del prezzo di listino dell'anno precedente».

La disposizione censurata, nel consentire il rinvio al prezzo di listino alla condizione che esso risulti inferiore al prezzo risultante dalle fatture emesse dal fornitore della struttura sanitaria avente diritto al rimborso, avrebbe imposto con...

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