Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Prove - Registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale - Possibilita' per il difensore dell'imputato di ottenerne la trasposizione su nastro magnetico dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che ha disposto la misura - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e del principio di parita' delle parti nel processo - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Cod. proc. pen., ..........

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 22 dicembre 2005, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione di N.P.; Udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente di non depositare, o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore, quando ne facciano richiesta, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare personale gia' eseguita, anche prima della procedura di deposito regolata dai commi 4 e seguenti dello stesso art. 268 cod. proc. pen.

Il giudice a quo e' chiamato a valutare una istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di persona accusata dei delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale) e usura (art. 644 cod. pen.).

La misura era stata applicata, alcuni mesi prima, sulla base degli elementi desunti da intercettazioni telefoniche e «ambientali», che il pubblico ministero richiedente aveva sottoposto al giudice della cautela solo per il mezzo di trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria. La difesa dell'indagato aveva sollecitato il pubblico ministero a consentire l'ascolto e la riproduzione delle registrazioni originali, contando di dimostrare l'intervenuto travisamento della prova raccolta. Il magistrato inquirente, pero', aveva respinto l'istanza, argomentando sul perdurante svolgimento delle indagini preliminari ed assumendo che il diritto difensivo di accesso alle registrazioni potrebbe esercitarsi solo dopo il deposito degli atti concernenti l'intercettazione («nella fase del subprocedimento che andra' ad instaurarsi dinanzi al giudice competente»).

La difesa dell'indagato si e' dunque rivolta al giudice rimettente, con una domanda de libertate nel cui ambito assume che, nella specie, le trascrizioni di polizia utilizzate per la ricostruzione del quadro indiziario sarebbero inaffidabili, in quanto segnate da omissioni e ripetuti riferimenti a frasi incomprensibili, cosi' da mutare il senso delle conversazioni intrattenute dall'interessato.

Per tale ragione, ed essendo la cautela fondata su prove inaccessibili per la difesa, e' stata richiesta in via principale la revoca della misura in corso di esecuzione. In subordine, la difesa dell'indagato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art.

268 cod. proc. pen., per l'asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede il diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni utilizzate in richiesta custodiale e nella conseguente ordinanza applicativa».

Il giudice a quo muove dalla premessa che il pubblico ministero avrebbe negato legittimamente l'accesso della difesa alle registrazioni che documentano le conversazioni intercettate. A partire dal comma 4, l'art. 268 cod. proc. pen. regola un procedimento che muove dal deposito dei verbali e delle registrazioni, e che subordina il rilascio di copie all'intervenuta celebrazione della cosiddetta udienza di stralcio, limitandolo dunque alle conversazioni indicate dalle parti e ritenute ammissibili dal giudice. La scansione dettata dalla norma, a parere del rimettente, non prevede alcuna deroga per la fase antecedente al deposito, neppure quando le conversazioni intercettate vengano utilizzate, a fini probatori, nell'ambito di un incidente cautelare.

Secondo il giudice a quo, la legge non preclude al pubblico ministero la trasmissione al giudice cautelare dei supporti magnetici o digitali che riproducono le comunicazioni intercettate. Tuttavia, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza, la richiesta di cautela puo' essere valutata ed accolta anche in base a trascrizioni informali, curate dalla polizia giudiziaria. In questi casi, la difesa resterebbe priva di accesso alle registrazioni: queste non sarebbero infatti comprese, non essendo state trasmesse al giudice, tra gli atti da depositare, a norma dell'art. 293 cod. proc. pen., immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento restrittivo; il deposito ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen., d'altra parte, puo' essere posticipato fino alla fine...

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