n. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2013 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n.12, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2 della Legge Regionale della Regione Puglia n. 6/2013 del 5 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 5.2.2013, recante "Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23", in relazione all'art. 117 comma 3 della Costituzione, per eccesso dalla competenza della Regione Puglia. In data 5.2.2013 la Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale n. 6 del 5 febbraio 2013. L'art. 2 di tale Legge regionale cosi dispone: «L'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione delle Provincie italiane (UPI Puglia), a seguito di specifica intesa, individuano i comuni della Regione ricadenti nelle sole zone dichiarate a basso grado di sismicita' "3" e "4" che, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dai decreti attuativi del presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 177 e 28 giugno 2010, n. 769, sono autorizzati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all'amministrazione provinciale competente per territorio. 2. A seguito dell'avvenuta intesa di cui al comma 1, il presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, a modificare la disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti l'edilizia sismica, ai sensi della l.r. 36/2008.» E' da ritenersi che tale norma contrasti con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie "governo del territorio" e "protezione civile" di cui agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n....

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