del 5 giugno 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Consorzio del tartufo di Roscetti ed altri contro Comunita' Montana dell'Alto Tevere Umbro ed altri Alimenti e bevande - Regione Umbria - Disciplina della raccolta, conservazione e commercio dei tartufi - Previsione di limiti di estensione...
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la presente ordinanza.
1) Sul ricorso numero di registro generale 315 del 2007, proposto da: Consorzio del Tartufo di Roscetti, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, viale Indipendenza, 49;
Contro Comunita' Montana dell'Alto Tevere Umbro, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, piazza Italia n. 4; regione Umbria e con l'intervento di Unione Tartufai dell'Umbria, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelita Cosentino, con domicilio eletto presso l'avv. Fulvio Carlo Maiorca in Perugia, viale Roma, 74;
2) Sul ricorso numero di registro generale 343 del 2007, proposto da: Azienda Agraria Ganovelli Franco e Giorgio Soc. semplice, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, viale Indipendenza, 49;
Contro Comunita' Montana dell'Alto Tevere Umbro, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, piazza Italia n. 4; regione Umbria.
3) Sul ricorso numero di registro generale 458 del 2007, proposto da: Brofferio Diego, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Baldoni, con domicilio eletto presso lo stesso, via Pievaiola, 21; Azienda Agraria il Palazzetto, Brofferio Alfredo;
Contro Comunita' Montana dell'Alto Chiascio, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marchetti, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Mazzini, 16; regione Umbria con l'intervento ad opponendum della Associazione Tartufai del Comprensorio Eugubino Gualdese, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Fiorucci e Luigi Santioni, con domicilio eletto presso l'avv. Nicola Marcinni, in Perugia, viale Roma, 11 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
1) quanto al ricorso n. 315 del 2007: della nota del direttore tecnico della Comunita' montana 10 agosto 2007 n. 11139 e atti connessi (rilascio attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata);
2) quanto al ricorso n. 343 del 2007: delle note 10 agosto 2007, prot n. 0011139 e 5 giugno 2007, prot. 0008167 del direttore tecnico della Comunita' montana (procedimento rinnovo di riconoscimento di tartufaie controllate);
3) quanto al ricorso n. 458 del 2007: della nota del dirigente della Comunita' montana n. 10303 del 30 ottobre 2007 (necessita' nuova delimitazione tartufaia).
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio - nei singoli ricorsi, come sopra specificato - della Comunita' Montana dell'Alto Tevere Umbro e della Comunita' Montana dell'Alto Chiascio; e visti altresi' gli atti d'intervento in giudizio, sopra indicati;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2008 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta l'opportunita' di riunire i tre ricorsi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F a t t o e d i r i t t o
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- La legge regionale umbra 28 febbraio 1994, n. 6, ha regolamentato la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
Fra l'altro, l'art. 2 dispone che «la raccolta dei tartufi e' libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa», dove con il termine «libera» s'intende che e' liberamente consentita anche a chi non e' proprietario del suolo. Che e' quanto dire che il tartufo appartiene al ricercatore che se ne impossessa.
Tuttavia l'art. 3 prevede la costituzione di «tartufaie coltivate» e «tartufaie controllate» e riserva ai conduttori (in pratica ai proprietari dei suoli o ai loro aventi causa) la proprieta' dei tartufi «di qualunque specie» ivi prodotti.
Sin qui, la legge regionale riproduce quasi alla lettera il disposto della legge-quadro statale, 16 dicembre 1985, n. 752, la quale dispone che «la raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati» e che «hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano... purche' vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse».
Seguono, nella legge regionale, le disposizioni concernenti la disciplina dettagliata delle tartufaie coltivate e controllate (riconoscimento, modalita' di tabellazione, obblighi del conduttore, ecc.).
Conviene sottolineare che la legge regionale n. 6 del 1994, nel suo testo originario, non poneva limiti alle dimensioni delle tartufaie coltivate o controllate; in pratica, il proprietario poteva chiedere il riconoscimento di una tartufaia coltivata o controllata per qualunque estensione di terreno, sempreche' ve ne fossero i requisiti oggettivi e venissero rispettati gli oneri e obblighi di legge (beninteso sotto la vigilanza delle autorita' locali competenti).
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- E' poi sopravvenuta legge regionale umbra 26 maggio 2004, n. 8, la quale ha modificato il testo dell'art. 4 della precedente legge regionale, introducendo in esso, per quello che qui interessa, i commi 2-quater e 2-quinquies.
Il comma 2-quater prevede che «la superficie massima delle tartufaie controllate non puo' superare tre ettari».
Il comma 2-quinquies dispone che «nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite...
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