depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanita' pubblica - Norme della Regione Veneto - Personale sanitario - Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 22 del 2007 - Procedure per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario - Dizione «personale precario del...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

Contro Regione Veneto, in persona del suo Presidente pro tempore, domiciliato in Venezia, S. Polo, 1429/b (in forza di delibera 1 agosto 2008 del Consiglio dei ministri) per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 3 del 26 giugno 2008, pubblicata sul BUR n. 54 del 1 luglio 2008 recante: «Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali"» dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale 10 gennaio 2007, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione» e successive modificazioni.

Con delibera del Consiglio dei ministri in data 1 agosto 2008 e' stata adottata la determinazione di impugnare la legge regionale sopraindicata per i seguenti

M o t i v i In particolare.

A) La legge regionale sopraindicata porta nell'art. 1 una pretesa interpretazione autentica dell'art. 2, legge reg. n. 22/2007 e dispone invece con carattere innovativo l'estensione delle procedure dettate per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario a tutti i profili di livello dirigenziale del ruolo sanitario oltre che i medici e veterinari.

L'art. 2, legge reg. n. 22/2007, dettato in attuazione dell'art. 1, comma 565 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), prevedeva in conformita' al detto art. 1, comma 565, legge n. 296/2006 (che fa rinvio ai commi da 513 a 543), secondo criteri confermati dall'art. 3, comma 94, legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), solo la stabilizzazione del personale precario non dirigenziale, che invece la norma regionale, asseritamene interpretativa, estende anche al personale dirigenziale.

La legge statale n. 296/2006 e quella n. 224/2007 stabiliscono i criteri ed i limiti per la stabilizzazione dei pubblici dipendenti secondo principi che ben possono qualificarsi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui le regioni debbono attenersi nell'attuare la stabilizzazione del proprio personale, in vista delle inevitabili ricadute di carattere economico permanente che un uso estensivo della stabilizzazione sarebbe idoneo a causare.

La...

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