Sentenze nº T-411/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 08 Ottobre 2008

Data di Resoluzione08 Ottobre 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-411/06

Nella causa T-411/06,

Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl, con sede in Scandicci, rappresentata dagli avv.ti E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini e A. Gironi,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per la ricostruzione (AER), rappresentata inizialmente dal sig. O. Kalha, successivamente dal sig. M. Dischendorfer e infine dal sig. R. Lundgren, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti S. Bariatti e F. Scanzano,

convenuta,

sostenuta da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. van Nuffel e L. Prete, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda d-annullamento delle decisioni dell-AER di annullare la gara per l-appalto di lavori EuropeAid/120694/D/W/YU e di indire una nuova gara, nonché la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 18 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L-Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l-«AER») è stata istituita dal regolamento (CE) del Consiglio 15 novembre 1999, n. 2454, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all-aiuto alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all-ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare attraverso l-istituzione dell-Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 299, pag. 1).

2 Il regolamento (CE) del Consiglio 25 luglio 1996, n. 1628 (GU L 204, pag. 1), è stato abrogato dall-art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2666, relativo all-aiuto all-Albania, alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all-ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e che abrogava il regolamento (CE) n. 1628/96, nonché modificava i regolamenti (CEE) nn. 3906/89 e 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306, pag. 1). Le disposizioni del regolamento n. 1628/96 relative alla creazione e al funzionamento dell-AER sono state riprese e modificate dal regolamento (CE) del Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2667, relativo all-Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306, pag. 7).

3 Secondo l-art. 1 del regolamento n. 2667/2000, la Commissione può delegare all-AER, in particolare, l-esecuzione dell-assistenza comunitaria di cui all-art. 1 del regolamento n. 2666/2000 a favore della Serbia e del Montenegro. Secondo l-art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2667/2000, l-AER può essere incaricata dalla Commissione di compiere tutte le operazioni necessarie all-attuazione dei programmi per la ricostruzione della Serbia e del Montenegro, in particolare della preparazione delle gare d-appalto e della valutazione delle offerte e dell-aggiudicazione degli appalti. Inoltre, secondo l-art. 3 di tale regolamento, l-AER è dotata di personalità giuridica.

Fatti

4 Il 7 settembre 2005, l-AER ha pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell-Unione europea (GU S 172) un bando di gara con la procedura aperta (riferimento di pubblicazione n. EuropeAid/120694/D/W/YU) relativo all-aggiudicazione di un appalto di lavori «Ripristino della libera navigazione (rimozione degli ordigni inesplosi) nelle linee di navigazione interna, Repubblica serba, Serbia e Montenegro» (in prosieguo: il «bando di gara»).

5 Secondo il bando di gara e secondo il punto 2 delle istruzioni agli offerenti che si trovano nel capitolato d-appalto [in prosieguo: le «istruzioni agli offerenti»], il progetto previsto doveva essere finanziato dall-AER e l-amministrazione aggiudicatrice doveva essere il Ministero serbo degli Investimenti di capitali.

6 Il punto 16, lett. x), del bando di gara e il punto 4.2, lett. x), delle Istruzioni agli offerenti prevedevano, tra i «requisiti minimi di selezione» dell-aggiudicatario, che tutto il personale chiave dovesse possedere almeno dieci anni di esperienza professionale appropriata.

7 L-art. 37 delle istruzioni agli offerenti prevedeva quanto segue:

Strumenti di ricorso

(1) Qualora un concorrente ritenga di aver subito un pregiudizio in conseguenza di un errore o di una irregolarità nel corso della procedura di aggiudicazione, può adire con ricorso direttamente l-[AER] e informarne la Commissione. L-[AER] è tenuta a pronunciarsi sul ricorso entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

(2) La Commissione, qualora venga informata del ricorso in parola, comunica all-[AER] la propria posizione e fa tutto quanto in suo potere per favorire una soluzione amichevole della controversia tra il concorrente che ha proposto ricorso e l-[AER].

(3) In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, l-offerente avrà accesso a tutte le procedure previste dalla Commissione europea

.

8 Entro la data limite definitiva per la presentazione delle offerte, l-AER riceveva tre offerte, presentate, rispettivamente, dal consorzio costituito dalla ricorrente, Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl, e dalla società croata DOK ING RAZMINIRANJE d.o.o. (in prosieguo: la «DOK ING») e da altri due consorzi.

9 Il 10 marzo 2006, l-AER procedeva all-apertura delle offerte in seduta pubblica. L-offerta della ricorrente conteneva un prezzo inferiore a quelli proposti dai suoi concorrenti.

10 Il 14 marzo 2006 e il 22 marzo 2006, l-AER inviava agli offerenti richieste di chiarimenti. La seconda richiesta riguardava in particolare i curricula vitae del personale chiave proposto. Tutti gli offerenti rispondevano alle richieste di chiarimenti nei termini fissati dall-AER.

11 Con lettera 9 ottobre 2006, l-AER informava la ricorrente dell-annullamento della gara in questione in quanto nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici. Con riferimento all-offerta della ricorrente, l-AER segnalava che, tra i membri del personale chiave proposto, il «Superintendent Survey Team» non soddisfaceva i requisiti previsti al punto 16, lett. x), del bando di gara e al punto 4.2, lett. x), delle istruzioni agli offerenti.

12 Con lettera del 19 ottobre 2006 (datata erroneamente 19 settembre), la ricorrente chiedeva copia della decisione di annullamento della procedura di gara di appalto (in prosieguo: la «decisione di annullamento della gara di appalto») e del relativo verbale. Inoltre, faceva riferimento in tale lettera alla possibilità di avviare una procedura negoziata ai sensi dell-art. 30 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

13 Con lettera 13 novembre 2006, la ricorrente ribadiva la propria richiesta e chiedeva all-AER di adottare una decisione motivata sull-avvio o meno di una procedura negoziata.

14 Con lettera 1° dicembre 2006, la ricorrente chiedeva all-AER che le venisse fornita copia di tutti i verbali di gara del comitato di valutazione che aveva esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, del verbale della seduta pubblica di apertura delle buste nonché copia della decisione di annullamento della gara di appalto e del relativo verbale, facendo riferimento all-art. 6 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all-accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

15 Con lettera 14 dicembre 2006, l-AER indicava alla ricorrente che essa aveva esercitato il proprio diritto di annullare la gara ed indirne una nuova in ragione del fatto che le condizioni tecniche «avevano subito un notevole cambiamento». Inoltre, essa segnalava che, a parte la constatazione del fatto che nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici, il comitato di valutazione non aveva formulato alcuna osservazione. In allegato a tale lettera, l-AER inviava il verbale della seduta di apertura delle buste.

Procedimento e conclusioni delle parti

16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, in cui indicava di agire in nome proprio e in veste di delegata della società DOK ING.

17 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del 4 giugno 2007, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell-AER.

18 La Commissione ha depositato memoria d-intervento. La ricorrente ha presentato osservazioni relative a tale memoria entro il termine stabilito.

19 A seguito della parziale modifica della composizione del Tribunale, la causa è stata attribuita ad altro giudice relatore, che è stato poi assegnato all-Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata conseguentemente attribuita.

20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell-ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall-art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro il termine impartito.

21 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all-udienza del 18 giugno 2008.

22 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

- annullare le decisioni dell-AER recanti:

- l-annullamento della gara di appalto;

- l-organizzazione di una nuova gara d-appalto;

- condannare l-AER al risarcimento dei danni a favore della ricorrente nella misura indicata nel ricorso;

- condannare l-AER alle spese.

23 L-AER conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare irricevibile il ricorso o, in subordine, respingere lo stesso in quanto infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

24 La Commissione conclude che il Tribunale...

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