Ordinanze nº T-433/08 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 20 Novembre 2008

Data di Resoluzione20 Novembre 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-433/08

Procedimento sommario – Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concertata in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza di urgenza

Nel procedimento T‑433/08 R,

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo e S. Valentino,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C (2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia, procedimento e conclusioni delle parti

1 Con la presente domanda di provvedimenti provvisori la richiedente, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), società italiana di gestione collettiva dei diritti di autore, chiede la sospensione parziale dell’esecuzione della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C (2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2 La decisione impugnata riguarda le modalità di amministrazione e concessione in licenza dei diritti d’autore sull’esecuzione pubblica di opere musicali. Essa è indirizzata alle 24 società di gestione collettiva stabilite nello Spazio economico europeo (SEE), le quali sono membri della Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori (CISAC), tra cui figura la richiedente.

3 Le società di gestione collettiva aderenti alla CISAC e stabilite nel SEE (in prosieguo: le «società di gestione») amministrano i diritti detenuti dagli autori (compositori, parolieri e arrangiatori) sulle opere musicali di loro creazione. Tali diritti implicano, di regola, il diritto esclusivo di autorizzare o proibire lo sfruttamento delle opere protette. Ciò avviene, in particolare, per quanto attiene ai diritti di esecuzione pubblica. Una società di gestione acquisisce tali diritti per cessione diretta da parte dei titolari originali o per trasmissione da parte di un’altra società che gestisce le stesse categorie di diritti in un altro paese del SEE e concede, a nome dei propri membri (autori ed editori), licenze agli utilizzatori commerciali, quali le imprese di radiodiffusione o gli organizzatori di spettacoli.

4 La gestione dei diritti d’autore implica, per ogni singola società, la garanzia che ogni titolare riceva la remunerazione dovutagli per lo sfruttamento delle sue opere, indipendentemente dal territorio sul quale tale sfruttamento ha avuto luogo, vigilando affinché non si verifichi alcuno sfruttamento non autorizzato di opere protette. Il costo della sorveglianza da effettuare è tale che le società di gestione hanno concluso accordi di mutua rappresentanza con i quali esse si attribuiscono, reciprocamente, la gestione dei rispettivi repertori sui rispettivi territori di esercizio al fine di evitare la moltiplicazione degli strumenti di controllo istituiti su ogni singolo territorio.

5 Ciò premesso, la CISAC ha elaborato un contratto tipo non vincolante, la cui versione iniziale risale al 1936, che deve essere completato dalle società di gestione contraenti, segnatamente per quanto attiene alla definizione del territorio di esercizio. Sulla base di tale contratto tipo le società di gestione hanno costituito una rete di accordi di rappresentanza reciproca mediante i quali si concedono mutuamente il diritto di concessione delle licenze. Tali accordi comprendono non solo l’esercizio dei diritti per le applicazioni tradizionali dette «off-line» (concerti, radio, discoteche, ecc.), ma anche lo sfruttamento via Internet, satellite o ritrasmissione via cavo.

6 Per effetto di tale rete di accordi di rappresentanza reciproca, ogni società di gestione collettiva può concedere, sul proprio territorio di esercizio, le licenze di esecuzione pubblica di opere musicali relative non solo al repertorio dei propri membri, ma anche al repertorio di tutte le altre società di gestione aderenti alla rete (licenze dette «multirepertorio monoterritoriali»). Grazie alla rete creata mediante la conclusione di tutti gli accordi di rappresentanza reciproca, ogni società di gestione può quindi offrire agli utilizzatori commerciali un portafoglio globale di opere musicali. Ciò consente agli utilizzatori di beneficiare di un accesso a tutti i repertori presso la stessa società di gestione, vale a dire la società stabilita nel paese in cui i repertori sono destinati ad essere sfruttati, senza dover chiedere autorizzazioni alle singole società di gestione il cui repertorio è interessato dall’utilizzazione prevista («sportello unico»).

7 Le società di gestione, facendosi concedere dai loro membri autori il diritto di gestione mondiale dei diritti di sfruttamento subordinatamente alla condizione di non cedersi i loro repertori in esclusiva nell’ambito dei loro accordi di rappresentanza reciproca, sono autorizzate, malgrado la rete di accordi di rappresentanza reciproca, a gestire esse stesse il repertorio dei propri membri anche al di fuori del proprio territorio di esercizio (licenze dette «monorepertorio multiterritoriali»).

8 A tal riguardo, dalla decisione impugnata (‘considerando’ 193) emerge che le società di gestione britannica e tedesca, la Performing Right Society (PRS) e la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), hanno creato un’impresa comune destinata a servire da «sportello unico» su scala paneuropea per concedere agli utilizzatori commerciali stabiliti in tutti i paesi del SEE licenze multiterritoriali sui diritti detti «on-line» e «mobili» per quanto riguarda il repertorio anglo-americano della società Electric & Musical Industries (EMI).

9 Nel 2000 la RTL, gruppo di radio e telediffusione, presentava alla Commissione una denuncia contro una società di gestione aderente alla CISAC per denunciare il diniego, da parte di quest’ultima, di concederle, per le proprie attività di radiodiffusione musicale, una licenza su scala comunitaria. Nel 2003 la Music Choice Europe, che fornisce servizi di radiodiffusione e di televisione via Internet, presentava una seconda denuncia nei confronti della CISAC avente ad oggetto il contratto tipo di quest’ultima. Tali denunce inducevano la Commissione ad avviare un procedimento di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, sfociato nell’adozione della decisione impugnata.

10 Nella decisione impugnata la Commissione contesta la legittimità di talune clausole contenute negli accordi di rappresentanza reciproca, vale a dire le clausole di affiliazione dei membri autori e la clausola di esclusività, nonché la legittimità della pratica concertata delle società di gestione per quanto attiene alla delimitazione territoriale del mandato di concessione delle licenze, da cui deriva l’esclusività territoriale. A parere della Commissione, tali clausole e tale pratica concertata sono in contrasto con l’art. 81 CE.

11 Per quanto attiene alla clausola di affiliazione, l’art. 11, n. 2, del contratto tipo della CISAC prevede che le società di gestione non possano accettare come membro un autore già affiliato ad un’altra società di gestione o avente la nazionalità di uno dei paesi in cui un’altra società di gestione esercita la propria attività se non in presenza di talune condizioni. Secondo la decisione impugnata, un certo numero di contratti bilaterali contiene tuttora tale clausola, che restringe la possibilità per un autore di divenire membro della società di gestione di propria scelta ovvero di essere simultaneamente membro di più società di gestione operanti in seno al SEE ai fini della gestione dei propri diritti nei singoli territori.

12 Per...

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