del 15 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Babou & C. di Ismaila Babou contro Ministero dell'interno ed altri Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa «nel quadro delle...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 751/2008, proposto dalla ditta Babou Co. di Ismaila Babou rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi ed elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora, n. 44, presso lo studio dello stesso;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, questura della Provincia di Varese, in persona del questore pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ed ex lege domiciliate in Milano, via Freguglia n. 1, presso gli Uffici della stessa; e nei confronti del Comune di Sesto Calende, non costituito in giudizio, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 138/08 adottato dalla Questura di Varese in data 13 marzo 2008 e notificato al ricorrente in pari data nonche' di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura della Provincia di Varese;

Presente alla Camera di consiglio, in data 15 aprile 2008, il procuratore di parte ricorrente e l'Avvocatura distrettuale dello Stato, come da verbale d'udienza;

Udito il relatore ref. Mara Bertagnolli;

Vista l'ordinanza cautelare n. 595/08 di accoglimento a termine dell'istanza di sospensione correlata al ricorso in epigrafe indicato, deliberata dalla Sezione alla medesima Camera di consiglio in ragione della presente questione di costituzionalita';

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa.

F a t t o

La ditta ricorrente e' titolare in Comune di Sesto Calende di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite norme «per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa».

Con il provvedimento prot. n. 138/08 la Questura di Varese ha disposto la chiusura dell'attivita' di phone center gestita da parte ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresi' previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attivita' senza possibilita' di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9 primo comma lettera c) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le piu' significative e restrittive novita' in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il Collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi gia' attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. f); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. i).

Alla camera di consiglio del 15 aprile 2008 la Sezione ha accolto - a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o

Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/06 (gia' indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierno ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per 1'esercizio dell'attivita';

l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere e, f h, i, e comma 2) in cui introduce - con immediata modifica dei regolamenti vigenti - i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9 primo comma, lett. c) e secondo comma, nonche' 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; cio' in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto «con effetto immediato» la chiusura dell'esercizio di phone center per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra; la difformita' rispetto a questi ultimi e' poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 gia' citato, giusto il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria - introdotte dalla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT