del 20 giugno 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Brescia sul ricorso proposto da Savelli S.p.A. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brescia 2 Imposte e tasse - Versamento unitario delle imposte e compensazione - Determinazione legislativa di un limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi ammessi a compensazion...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1958/2007 depositato il 17 dicembre 2007 avverso atto contestaz. n. ROLCOT400578 I.V.A. 2005 sanzioni, contro Agenzia entrate - Ufficio Brescia 2, proposto dal ricorrente Savelli S.p.A., via Cacciamali, 4 - 25100 Brescia, difeso da Lascioli Maurizio, via V. Emanuele II, 1 - 25100 Brescia; avverso atto contestaz. n. ROLCOT400578 I.V.A. 2006 sanzioni, contro Agenzia entrate - Ufficio Brescia 2, proposto dal ricorrente Savelli S.p.A., via Cacciamali, 4 - 25100 Brescia, difeso da Lascioli Maurizio, via V. Emanuele II, 1 - 25100 Brescia.

Con ricorso presentato in data 17 dicembre 2007, la societa' contribuente impugna l'atto di contestazione n. ROLCOT400578, per IVA riferita agli anni d'imposta 2005 e 2006, emesso dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Brescia II.

Detto avviso, scaturito a seguito di P.V.A. del 26 settembre 2007 operato da due funzionari del predetto ufficio, irroga alla societa' attrice la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 471/1997, per aver splafonato rispetto all'importo massimo annuo compensabile di euro 516.456,90.

In proposito la ricorrente riconosce di aver portato in compensazione somme superiori al massimo sopra indicato, ma sostiene di averlo fatto in quanto trovatasi in grave crisi finanziaria cagionata da impreviste insolvenze da parte di alcuni clienti, che hanno comportato una grave ricaduta sulle finanze societarie, con gravi perdite di bilancio negli anni 2002/2005. Per estinguere le obbligazioni tributarie e contributive, l'azienda, pur a conoscenza dei ristretti limiti compensabili, ha comunque proceduto con detto comportamento per riequilibrare le finanze e, secondo i propri intendimenti, per estinguere altre obbligazioni tributarie. Cosi' facendo, avrebbe evitato danni ulteriori che avrebbero anche potuto portare al fallimento dell'impresa.

Pertanto, vantando da sempre notevoli crediti d'imposta, derivanti dall'esportazione di beni, portava in compensazione, per l'anno 2005, un credito di euro 2.021.304,00, restando peraltro ancora creditrice della somma di euro 74.269,00; detto importo veniva portato in detrazione nell'anno 2006, con una compensazione totale di euro 1.884.942,00, che faceva restare l'azienda ancora creditrice, nei confronti del fisco, di un importo ulteriore pari a euro 1.028.647,00.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, l'art. 17, d.lgs. n. 241/1997 nulla...

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