depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente - Norme della Regione Veneto - Habitat naturali e tutela della biodiversita' - Piani di gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000» - Adozione, in via provvisoria, sul...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 18 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 1 luglio 2008, avente ad oggetto «Disposizioni di riordino e seniplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilita' e infrastrutture», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1 agosto 2008.

  1. - La legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, composta di 34 articoli, detta disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di governo del territorio, apportando - fra l'altro - modifiche alla legge regionale n. 11/2004 recante «Norme per il governo del territorio» (Cap. I) e alla legge regionale n. 40/1984 recante «Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali» (Cap. II).

    In particolare, nel capo II, l'art. 18 detta regole per i «Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea "Natura 2000''»; censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale appaiono le disposizioni contenute nel detto articolo, secondo quanto si passa ad illustrare e motivare.

  2. - In via generale si osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 378/2007, la potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua interezza e' stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale, come e' noto, parla di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema») in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entita' organica, dettare cioe' delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed e' da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di...

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