depositato in cancelleria il 20 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 8 del 2002 - Acque - Definizione di acque reflue urbane - Omessa considerazione autonoma della categoria delle «acque reflue domestiche», come previsto dalla normativa statale -...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicila in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' in parte qua, degli artt. 14, 15 e 16 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 24 giugno 2008, avente ad oggetto «Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 1 agosto 2008.

  1. - La legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, composta di 49 articoli e 8 allegati, apporta modifiche a precedenti leggi provinciali riguardanti i seguenti settori: I. procedimento amministrativo, personale, contabilita', finanza locale e servizi pubblici locali; II. urbanistica; III. energia, ambiente e tutela del lavoro; IV. agricoltura, foreste e protezione degli animali; V. lavori pubblici, sostegno dell'economia, turismo, esercizi pubblici ed espropriazioni; VI. commercio, formazione professionale, apprendistato, universita', ricerca scientifica e scuola; VII. sanita', assistenza e beneficenza.

    In particolare, nel capo III concernente energia, ambiente e tutela del lavoro, vengono dettate modifiche alla disciplina in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica.

    Censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale appaiono le disposizioni contenute negli artt. 14, 15 e 16, secondo quanto si passa ad illustrare e motivare.

  2. - In via generale si osserva che, nonostante la provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punti nn. 5 e 6, del d.P.R. n. 670/1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, abbia una potesta' legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio» e «urbanistica» e, ai sensi dell'art. 9, punto 10, competenza legislativa concorrente in materia di «igiene e sanita», secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata dalla sentenza n. 378/2007, la potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua interezza spetta in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale, come e' noto, parla di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema») in termini generali e onnicomprensivi.

    Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entita' organica, dettare cioe' delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Peraltro, la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.

    La disciplina unitaria del bene complessivo ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato viene, quindi, a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi. Cio' comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a porsi come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 380/2007.

    Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa, e' sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, dello statuto speciale e dall'art. 117, primo comma della Costituzione.

    La Corte costituzionale ha di recente ribadito nella pronuncia n. 62/2008 che rientra nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» il potere dello Stato di determinare principi di tutela uniformi da valere sull'intero territorio nazionale, in particolare precisando che «la competenza legislativa esclusiva in materia di " tutela del paesaggio'' e "urbanistica'' e la competenza legislativa concorrente in materia di "igiene e sanita'" possono costituire un valido fondamento dell'intervento provinciale, ma tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti generali di cui all'art. 4 dello statuto speciale, richiamati dall'art. 5 ...».

    Sulla base di queste premesse sono censurabili, perche' invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al...

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