LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2008, n. 13 - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita'' del lavoro).

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 5 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 38/2007

  1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), e' sostituito dal seguente:

    '3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma della Costituzione.'.

  2. Alla lettera f) del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 38/2007 e' aggiunto il seguente periodo: ', anche attraverso l'incentivazione all'acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 38/2007

  3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 38/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: 'ad esclusione dei soggetti individuati all'art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 38/2007

  4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 38/2007, e' abrogato.

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 38/2007

  5. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2007 le parole: 'ai sensi dell'art. 35' sono soppresse.

  6. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2007 e' inserito il seguente:

    '7-bis. L'Osservatorio cura il monitoraggio dell'attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. L'Osservatorio propone, altresi', atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 30, finalizzati a favorire il perseguimento dei suddetti obblighi, anche mediante incentivi di natura economica.'.

    Art. 5.

    Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/2007

  7. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2007, le parole: 'dal/dalla dirigente regionale competente per materia' sono sostituite dalle seguenti: 'dal/dalla dirigente regionale competente in...

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