Sentenze nº T-20/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 24 Settembre 2008

Data di Resoluzione24 Settembre 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-20/03

Nella causa T-20/03,

Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, con sede in Kahla (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Schütte e S. Zühlke,

ricorrente,

sostenuta da

Freistaat Thüringen (Germania), rappresentato inizialmente dagli avv.ti A. Weitbrecht e A. van Ysendyck, e successivamente dagli avv.ti A. Weitbrecht e M. Núñez-Müller,

e dalla

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, in qualità di agenti, assistiti dal sig. C. Koenig, professore,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all-aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di Kahla Porzellan GmbH e Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (GU L 227, pag. 12), nella parte in cui tale decisione riguarda i contributi finanziari a favore della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse, D. -váby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito alla trattazione orale del 19 ottobre 2006,

ha emesso la seguente

Sentenza

Fatti

1 L-impresa Kahla Porzellan GmbH (in prosieguo: la «Kahla I»), la cui attività è la produzione di vasellame e di oggetti in porcellana, è ubicata nel Land di Turingia, una delle regioni che possono eventualmente fruire di aiuti di Stato in applicazione dell-art. 87, n. 3, lett. a), CE.

2 La Kahla I è stata costituita nel 1990 a seguito della trasformazione di un-azienda della ex Repubblica democratica tedesca (DDR), la VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla, in due società, di cui una è divenuta la Kahla I, privatizzata nell-aprile 1991 dalla Treuhandanstalt (in prosieguo: la «THA»). Il 9 agosto 1993 la Kahla I dichiarava fallimento e il 29 settembre 1993 veniva avviato il procedimento di liquidazione.

3 L-impresa Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (in prosieguo: la «Kahla II» o la «ricorrente») veniva costituita nel novembre 1993 dal sig. G. R. e, nel gennaio 1994, rilevava i terreni, i macchinari e gli impianti nonché 380 lavoratori dipendenti della società in liquidazione Kahla I.

4 La cessione dei beni immobili della Kahla I veniva approvata dalla THA, alla quale tali beni immobili venivano retroceduti, nonché dall-organismo ad essa subentrato, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS).

5 Il contratto di vendita delle attività della Kahla I prevedeva un prezzo complessivo di DEM 7,391 milioni. Il prezzo di DEM 2,05 milioni per gli impianti doveva essere finanziato da una sovvenzione del Land di Turingia di DEM 2,5 milioni. I diritti, i marchi, i modelli registrati e il know how venivano trasferiti per la somma di un marco simbolico mentre l-elenco dei clienti e il portafoglio ordini venivano trasferiti a titolo gratuito. Il prezzo richiesto per le giacenze in magazzino ammontava a DEM 2,136 milioni e i terreni dovevano essere venduti, esenti da imposta, per la somma di DEM 3,205 milioni. Il prezzo delle giacenze in magazzino veniva successivamente ridotto, e il prezzo complessivo da ultimo corrisposto è stato di DEM 6,727 milioni.

6 Il 5 marzo 1994, la Thüringen Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «TIB»), impresa statale controllata dal Land di Turingia, assumeva una partecipazione del 49% nel capitale della ricorrente. Il 31 dicembre 1999, la TIB cedeva tale partecipazione al sig. G. R. e al figlio di quello, sig. H. R., per un prezzo più elevato di quello che la TIB aveva pagato nel marzo 1994.

7 Dopo aver ricevuto denunce e a seguito di uno scambio di corrispondenza e di incontri con i rappresentanti della Repubblica federale di Germania, il 15 novembre 2000 la Commissione avviava il procedimento previsto dall-art. 88, n. 2, CE circa gli aiuti ad hoc a favore della Kahla I e della ricorrente. La decisione della Commissione di avviare il procedimento veniva notificata alla Repubblica federale di Germania e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 giugno 2001 (GU C 185, pag. 45). La Commissione intimava alla Repubblica federale di Germania di comunicarle tutti i documenti, le indicazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità degli aiuti. In particolare, si trattava dei dati che consentissero di accertare se la Kahla I e la ricorrente fossero imprese indipendenti o se la ricorrente dovesse essere considerata come successore di un-impresa o come una «Auffanglösung» (società che subentra ad una società in difficoltà). Si trattava, ancora, delle informazioni che consentissero di accertare se taluni degli aiuti fossero conformi ai regimi di aiuti approvati. Infine, si trattava di tutti i piani di ristrutturazione esistenti riguardanti la Kahla I e la ricorrente, che descrivono gli investimenti realizzati o previsti e l-insieme delle altre spese di ristrutturazione finanziate da aiuti di Stato, che commentano i bilanci e i risultati di esercizio (per la Kahla I), che descrivono l-evoluzione delle capacità nonché i dati che consentono di sapere se l-investitore avesse apportato un contributo. La Commissione invitava le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all-aiuto di cui trattasi.

8 Con lettera 26 marzo 2001, la Repubblica federale di Germania ottemperava a tale invito fornendo le informazioni circa gli aiuti di cui trattasi e informando la Commissione di nuovi aiuti. Il 28 maggio 2001 la Commissione chiedeva informazioni complementari che otteneva il 30 giugno 2001 e il 9 agosto 2001. Il 31 luglio 2001 la Commissione riceveva le osservazioni della ricorrente.

9 Con lettera 28 novembre 2001 (GU 2002, C 26, pag. 19), la Commissione notificava alla Repubblica federale di Germania la sua decisione di estendere il procedimento formale di esame agli aiuti che non erano conformi ai regimi di aiuti approvati, nonché agli aiuti che non erano stati prima notificati. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

10 Il 10 dicembre 2001, il caso veniva discusso con rappresentanti della Repubblica federale di Germania e dell-impresa.

11 Il 30 gennaio 2002 la Repubblica federale di Germania presentava osservazioni sulla decisione di estensione del procedimento e trasmetteva informazioni dettagliate. Con lettera 28 febbraio 2002, la ricorrente trasmetteva alla Commissione le sue osservazioni.

12 Dopo aver ricevuto una nuova denuncia secondo cui la ricorrente avrebbe percepito altri aiuti, la Commissione chiedeva alla Repubblica federale di Germania, con lettera 30 aprile 2002, informazioni complementari che otteneva il 29 maggio 2002.

13 A seguito dell-incontro del 24 luglio 2002 con rappresentanti della Repubblica federale di Germania, questa, il 7 agosto 2002, forniva spiegazioni complementari. Il 30 luglio 2002 la ricorrente comunicava osservazioni e, con lettera 1° ottobre 2002, la Repubblica federale di Germania trasmetteva nuove osservazioni.

14 A conclusione del procedimento formale di esame, il 30 ottobre 2002, la Commissione adottava la decisione C (2002) 4040 def. relativa all-aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della Kahla I e della Kahla II, notificata alla Germania il 4 novembre 2002 e portata a conoscenza della ricorrente il 12 novembre 2002.

15 A seguito della presentazione del presente ricorso (v. punto 39 infra), la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania, con lettera 13 maggio 2003, la modifica della decisione 30 ottobre 2002, e, in particolare, dell-art. 1, nella parte in cui l-ingiunzione di recupero riguarda la misura 22, dei punti 34, 37, 99, 101, 103 e 171, riguardanti la misura 16, e dei punti 146 e 147, riguardanti la misura 32. La Commissione adottava di conseguenza una nuova decisione, la decisione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all-aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della Kahla I e della Kahla II (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione impugnata è stata portata a conoscenza della ricorrente il 16 maggio 2003 e pubblicata l-11 settembre 2003 (GU L 227, pag. 12).

La decisione impugnata

16 Nella decisione impugnata la Commissione valuta separatamente le misure finanziarie concesse dallo Stato alla Kahla I e alla ricorrente. Nel punto 85 della decisione impugnata ricorda che nella fase di estensione del procedimento di indagine formale è pervenuta alla conclusione che la Kahla I e la ricorrente sono entità giuridiche distinte e che quest-ultima è stata considerata come una «Auffanggesellschaft» (società rilevatrice), in quanto creata dal sig. G. R. quale società di copertura al fine di continuare le attività della Kahla I, in liquidazione, e di rilevarne i beni patrimoniali.

17 Per quanto riguarda la Kahla I, al punto 22 della decisione impugnata la Commissione considera che le misure finanziarie concesse dallo Stato alla Kahla I dalla sua costituzione fino all-istanza di fallimento ammontano a complessivi DEM 115,736 milioni (misure 1-10).

18 Per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione identifica 23 misure finanziarie a essa concesse tra il 1994 e il 1999 per un importo complessivo di DEM 39,028 milioni (misure 11-33). Tra queste misure, descritte nei punti 34-59 della decisione impugnata, figurano in particolare le seguenti:

- Misura 11: assunzione di partecipazione per il 49% del capitale della ricorrente da parte della TIB, il 5 marzo 1994, mediante il pagamento di DEM 1,975 milioni;

- Misura 12: prestito partecipativo dell-importo di DEM 6 milioni concesso dalla TIB nel marzo 1994;

- Misura 13: garanzia di credito, concessa nel marzo 1994 dal Land di Turingia per crediti all-investimento, che ha coperto i prestiti oggetto delle misure 18-22;

- Misura 14: garanzia per il 90%...

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