del 25 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Graniti Rinaldo Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di anni sei o quattro, a fronte del termine di tre anni previsto per i reati puniti con pena diversa da ...

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa all'udienza del 25 gennaio 2007 in relazione all'art. 157, comma 5 c.p. (come modificato dall'art. 6, legge n. 251/2005) in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Premesso che con atto di appello del 13 aprile 2007 Graniti Riccardo proponeva impugnazione avanti al tribunale avverso i capi della sentenza del Giudice di pace di Livorno n. 35/2007 del 16 febbraio 2007, con la quale il Graniti veniva dichiarato colpevole dei reati ascritti di cui agli articoli 581 e 582 c.p. commessi in danno di Calamai Sergio e veniva condannato alla pena di euro 602,00 di multa nonche' al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita liquidati in euro 1500,00 e alle spese di costituzione pari ad euro 1575,00;

nel presente giudizio il difensore ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei reati ai sensi dell'art. 157, comma 5 c.p., dovendo applicarsi a tutti i reati di competenza del Giudice di pace la prescrizione triennale di cui al comma 5 dell'art. 157 c.p.; in subordine, ha sollevato la questione di costituzionalita' dell'art. 157, comma 5 c.p. nella parte in cui prevede un termine di prescrizione breve triennale per i reati puniti con pena diversa dalla pena detentiva e dalla pena pecuniaria in relazione all'art. 3 Cost., introducendo un trattamento sanzionatorio disparitario ed irragionevole in quanto i reati meno gravi quali quelli puniti con pena pecuniaria rimangono disciplinati dall'art. 157, comma 1 c.p. con previsione di termine prescrizionale piu' lungo.

O s s e r v a

L'imputato e' stato condannato per i reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p.

I predetti reati risultano puniti con pene diverse: ed invero, il reato di cui all'art. 581 c.p., secondo il disposto dell'art. 52, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 274/2000, e' punito con la sola pena pecuniaria della multa da euro 258,00 a euro 2.582,00, mentre il reato di cui all'art. 582 c.p., secondo il disposto dell'art. 52, comma 2, 1ett. b), e' punito con la pena pecuniaria della multa da euro 516,00 a euro 2582,00 o con la pena della permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilita'.

Per quanto attiene al termine di prescrizione dei reati deve applicarsi l'art. 157 c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, che modula i termini di prescrizione dei reati sulla base della summa divisio tra delitti e contravvenzioni (art. 157, comma 1 c.p.) nonche' sulla distinzione tra pena detentiva...

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