del 5 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Aschero Monica contro Comune di Milano Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Inaccoglibilita' del ricorso e conseguente determinazione della sanzione in misura non inferio...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa, ex artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, da Aschero Monica, residente in via Santa Sofia n. 22, Milano;

Contro Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da funzionari delegati del Corpo di Polizia municipale - Settore affari generali.

F a t t o

Aschero Monica con ricorso pervenuto in cancelleria in data 19 giugno 2007 proponeva opposizione contro il processo verbale n. 73343/2007 - notificatole in data 24 aprile 2007 - con il quale la Polizia locale del Comune di Milano aveva accertato l'infrazione prevista dal codice della strada (art. 7/14) «Circolava nella zona a traffico limitato benche' agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto» Autovettura tg. CS 736YT in data 24 gennaio 2007, ore 17,28, in via Manzoni n. 45.

La ricorrente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'impugnato processo verbale adducendo di aver ricevuto altro processo verbale per analoga infrazione che sarebbe stata accertata nella stessa via e a distanza soltanto di tre minuti aggiungendo anche di aver pagato la sanzione dovuta «per l'altra infrazione».

La ricorrente, pero', non produceva alcuna documentazione a conferma (o a prova) di quanto da lei affermato.

Il giudice, non ricorrendo gravi motivi, rigettava la domanda di sospensione del processo verbale e fissava l'udienza di comparizione delle parti.

L'Amministrazione opposta (Comune di Milano) si costituiva in cancelleria in data 5 dicembre 2007 con comparsa alla quale allegava documentazione fotografica e con la quale sosteneva la piena legittimita' dell'impugnato processo verbale concludendo per il rigetto del ricorso.

D i r i t t o

La ricorrente non ha addotto alcun valido motivo a sostegno della sua domanda di annullamento e, comunque, non ha prodotto alcuna prova a conferma di quanto da lei affermato.

Il ricorso, pertanto, non puo' essere accolto, anzi deve essere rigettato.

Il giudice, pero', non puo' limitarsi ad una pronuncia di rigetto, non solo perche', in base alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 204-bis c.d.s. (o d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il giudice, in caso di rigetto del ricorso, deve anche determinare l'importo della sanzione pecuniaria ma anche perche' una semplice sentenza di rigetto per la pubblica Amministrazione, parte vittoriosa, sarebbe inutiliter data, anzi paradossalmente produrrebbe gli stessi effetti di una sentenza di accoglimento del...

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