depositato in cancelleria il 12 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Sanatoria di abusi edilizi - Interpretazione autentica della lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 23 del 2004 nel senso che i vincoli di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985 e al...

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Marche, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale n. 11 del 27 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 53 del 5 giugno 2008, recante «Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 28 "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi"».

La legge regionale delle Marche 27 maggio 2008, n. 11, provvede, nel suo articolo unico, a dare una interpretazione dell'art. 2 della legge regionale n. 29 ottobre 2004, n. 23, recante «Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi», stabilendo quanto segue:

La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi), deve essere interpretata nel senso che i vincoli di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) ed all'art. 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilita' assoluta e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere

.

L'art. 2 delle legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23, stabilisce:

1. Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive rientranti tra le tipologie di cui all'allegato 1 della legge statale, qualora le stesse ricadano in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) siano in contrasto con i vincoli comportanti inedificabilita' di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), ed all'art. 32, comma 27, lettera d), della legge statale, imposti prima della realizzazione delle opere;

b - g) ... Omissis...

2. ... Omissis ...

.

L'art. 33 delle legge 28 febbraio 1985, n. 47, rubricato «Opere non suscettibili di sanatoria», prevede:

Le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilita' e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonche' dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilita' delle aree.

Sono altresi' escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT