LEGGE REGIONALE 21 aprile 2008, n. 10 - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2001, n. 5, recante: «Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta».

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2001, n. 5, recante: 'Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2001, n. 5

  1. Al comma 2, secondo periodo, dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2001, n. 5, le parole 'superiore a mq. 40' sono sostituite dalle parole 'superiore a mq. 45'.

  2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2001 e' aggiunto il seguente periodo: 'Le medesime non possono avere altezza interna media inferiore a metri 2,30 ed altezza minima in gronda inferiore a metri 2,00 e la loro ricettivita' massima ammessa, valevole anche come parametro igienico-sanitario, e' di mq. 5 a persona (rapporto superficie lorda/persona) con un massimo di sei occupanti'.

  3. All'art. 2 della legge regionale n. 5/2001, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

'2-bis. Non e' soggetta a permesso di costruire ne a DIA l'installazione del preingresso, inteso come struttura coperta chiusa...

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