LEGGE REGIONALE 21 aprile 2008, n. 9 - Cimiteri per animali d''affezione.

Cimiteri per animali d'affezione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalita' per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione, al fine di garantire la tutela dell'igiene pubblica, la salute della comunita' e dell'ambiente e consentire la continuita' del rapporto affettivo con gli animali medesimi.

Art. 2.

Destinatari 1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione di piccola taglia, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Autorizzazione 1. I cimiteri possono essere istituiti e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati previa autorizzazione dell'autorita' comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento.

Art. 4.

Inumazione spoglie 1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2 possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la...

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