Ordinanza del 27 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata sul ricorso proposto da Fri-El S.p.A ed altra contro Regione Basilicata Ambiente (tutela dell') - Regione Basilicata - Procedura per la costruzione di impianti eolici - Previsione fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) del...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 323 del 2007, proposto dalla Fri-El S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , e dalla Fri-El Anzi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv. Germana Cassar, Francesco Sciaudone e Flavio Iacovone, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza, via Rosica n. 18, presso lo studio legale dell'avv. Gerardo Donnoli;

Contro Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Giacomo, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtu' della delibera G.R. n. 1343 del 9 ottobre 2007, con domicilio eletto in Potenza, viale della Regione Basilicata presso l'Ufficio legale dell'Ente, per l'accertamento del silenzio assenso, formatosi sull'istanza ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, presentata il 21 settembre 2006, per l'annullamento della del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007, con la quale la Regione Basilicata ha negato alla societa' ricorrente il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, e del presupposto parere tecnico, emanato dal dirigente dell'Ufficio energia della Regione Basilicata, previa disapplicazione e subordinatamente previa remissione alla Corte costituzionale degli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 per contrasto con gli artt. 2, 3, 41, 42, 47 e 117 della Costituzione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2008 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o

In data 16 febbraio 2001 la societa' ricorrente stipulava con il Comune di Anzi (PZ) una convenzione, con la quale il Comune di Anzi concedeva alla ricorrente per un periodo di 30 anni (rinnovabili per altri 30 anni) l'uso di terreni di sua proprieta', affinche' vi fossero installati aerogeneratori per la produzione di energia elettrica, per un canone annuo pari all'1,5% dell'importo di energia elettrica fatturato (inoltre la ricorrente si impegnava a fornire energia elettrica «con il 12% di sconto rispetto al prezzo di mercato» e ad effettuare la manutenzione delle strade di servizio);

A seguito di apposita domanda presentata dalla societa' ricorrente il 29 novembre 2002 per la costruzione di un Parco eolico nel territorio del Comune di Anzi, lungo il tratto di strada comunale che collega le localita' Cupolicchio e Acqua la Pila a ridosso del confine con il Comune di Trivigno, che prevedeva l'installazione di 8 aerogeneratori Vestas V52, alti 50 metri ed aventi ciascuno una potenza nominale di 850 KW per una potenza complessiva di 6,80 MW, con determinazione dirigente ufficio compatibilita' ambientale del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata n. 798 del 17 luglio 2003 otteneva per tale progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, l.r. n. 47/1998 l'esenzione (per la durata di due anni) dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni, «fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta degli altri Enti competenti», in quanto:

1) la distanza del predetto Parco Eolico dai centri abitati di Anzi, Laurenzana ed Albano era tale «da rendere la percezione dell'impianto poco invasiva ed a basso impatto»;

2) l'area non era soggetta a vincoli urbanistici o paesaggistico, ne' a limitazione di tipo ambientale o di carattere geologico-geotecnico;

3) non superava gli standards di qualita' ambientale previsti dalla normativa europea (densita' demografica, interferenze con paesaggi importanti dal punto di vista storico e/o culturale) e non interessava fiumi, laghi ed aree naturali protette;

4) il progetto risultava conforme ai vigenti strumenti urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente;

All'epoca era vigente l'atto di indirizzo teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; tale atto di indirizzo prevedeva che:

1) doveva essere prodotta la seguente documentazione: progetto definitivo, certificazione di conformita' ed idoneita' degli areogeneratori, modalita' di allaccio alla rete elettrica, nulla osta paesaggistico (in caso di vincolo paesistico), nulla osta Forze Armate (in caso di servitu' militare), progetto di dismissione dell'impianto eolico munito di idonee garanzie e Studio di impatto ambientale con riferimento al territorio, alla flora, alla fauna, al rumore, al rischio di incidenti, all'impatto percettivo ed al patrimonio storico-monumentale e paesistico-ambientale;

2) gli impianti eolici non potevano essere realizzati presso i seguenti siti:

  1. aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;

  2. aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri;

  3. aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide;

  4. aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto;

  5. zone A dei parchi nazionali e regionali e zona 1 del Parco nazionale del Pollino;

  6. zone classificate dai piani paesistici di valore percettivo naturalistico eccezionale ed elevato;

  7. aree archeologiche e di emergenze monumentali comprensive di una fascia di rispetto di 1 Km;

  8. fasce costiere ionica e tirrenica;

  9. ambito urbano;

  10. aree soggette a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza;

  11. oasi del WWF e riserve statali e regionali;

  12. le seguenti aree del paesaggio agrario antico: Daunia interna (caratterizzata da testimonianze archeologiche tra il Neolitico e l'eta' Romana), Murgia Materana (caratterizzata da insediamenti rupestri particolarmente complessi), Potentino Centrale e Collina Materana (caratterizzata da centri fortificati e ville di eta' romana), fascia ionica per una profondita' di 10 Km. dalla linea della costa (coincidente con le colonie greche), Enotria della Valle del Sauro (ricadente nei territori comunali di Guardia Perticara e Armento), Grumentina (caratterizzata da forme di centurizzazione di eta' repubblicana) e Tirrenica (caratterizzata da ritrovamenti e testimonianze archeologiche di notevole entita);

    In data 7 novembre 2003 la societa' ricorrente trasmetteva all'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata un nuovo progetto, il quale prevedeva l'installazione di 8 aerogeneratori piu' potenti, tipo Vestas V80 con potenza nominale di 2,00 MW per una potenza complessiva dell'intero Parco eolico di 16,00 MW: tale nuovo progetto veniva giudicato conforme ai vigenti strumenti urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente e percio' veniva approvato con determinazione dirigente Ufficio compatibilita' ambientale Regione Basilicata n. 37 del 27 gennaio 2004, con la prescrizione (prevista dall'Atto di indirizzo per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002) che «prima dell'inizio dei lavori»la ricorrente doveva presentare «idonee garanzie», con le quali si assicurava «la dismissione dell'impianto a fine utilizzo di importo pari ai costi di smantellamento», determinati con il progetto di dismissione dell'impianto, approvato dall'ufficio compatibilita' ambientale;

    Con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004 (pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del 22 dicembre 2004) la Regione Basilicata approvava un nuovo atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale, in sostituzione del precedente atto di indirizzo, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002; quest'ultimo atto di indirizzo prevedeva:

    1) l'obbligo di allegare, oltre alla documentazione gia' indicata dalla precedente del G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, uno studio anemologico di durata «non meno di un anno», la carta delle interferenze visive, lo studio delle migrazioni diurne e notturne dell'avifauna durante il periodo primaverile ed autunnale e l'indicazione cartografica in scala adeguata della direzione dei venti dominanti;

    2) con riferimento ai siti, dove non potevano essere realizzati gli impianti eolici, venivano previste le seguenti differenze:

  13. veniva vietata l'installazione di impianti eolici, oltre che nelle pareti rocciose, anche nelle zone umide delle aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di altri uccelli rari ed il divieto di realizzazione di impianti eolici veniva esteso anche ad una fascia di rispetto di 5 km da tali aree;

  14. il divieto di installazione di impianti eolici veniva esteso ad fascia di rispetto di 5 km dalle aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri e ad una fascia di 2 km. dalle aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide e dalle oasi del WWF e dalle riserve statali e regionali;

  15. oltre alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto, l'incompatibilita' assoluta con gli impianti eolici veniva sancita anche per le aree interessate dalla presenza di zone boscate;

  16. veniva statuito il divieto di installazione di impianti eolici in tutte le aree comprese nei Piani paesistici Regionali e nei Parchi nazionali e regionali (il precedente atto di indirizzo, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedeva soltanto il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A dei parchi nazionali e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale del Pollino e nelle zone classificate dai...

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