Ordinanza del 4 marzo 2008 emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile promosso da Memoli Raffaele contro Ministero dell'interno Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza del divieto di trasportare passeggeri, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indi...

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 335/07 tra Memoli Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mameli, domicilio eletto presso lo studio in Trieste, Foro Ulpiano 2, appellante, contro, Ministero dell'interno, nella persona del Ministro in carica pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, appellato, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 ss., legge n. 689/1981;

C o n c l u s i o n i

Per l'appellante: «La nullita' della sentenza impugnata con conseguente invio degli atti al giudice di primo grado. In subordine, applicare la sanzione amministrativa piu' favorevole o ritenere non manifestamente infondata e rilevante la succitata questione di legittimita' costituzionale con rimessione degli atti alla Corte e sospensione del presente procedimento».

Per l'appellato: «Ogni domanda, deduzione, eccezione avversaria disattesa, voglia l'ill.mo Tribunale di Trieste rigettare il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza del G.d.P. di Trieste n. 1288 del 7 novembre 2006. Con vittoria di spese diritti e onorari».

P r e m e s s o

Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2006, il sig. Memoli Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mameli del Foro di Trieste, proponeva appello avverso la sentenza del Gudice di pace di Trieste dd. 7 novembre 2006 n. 288/2006, con la quale il giudice di prime cure, confermando la sanzione, aveva respinto il ricorso presentato in opposizione ex legge n. 689/1981 dallo stesso in riferimento al verbale di violazione del c.d.s. per la violazione dell'art. 170, commi 2 e 6, c.d.s.

Esponeva l'appellante che il giudice di pace aveva rilevato che, alla prima ed unica udienza, il ricorrente o il suo procuratore non si erano presentati, senza addurre alcun giustificato impedimento, mentre il procuratore aveva depositato in precedenza in cancelleria giustificazione dell'impedimento (nella specie: assistenza ad una detenuta dinanzi al Tribunale della liberta). Chiedeva il ricorrente la pronuncia della nullita' della sentenza di primo grado impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di pace.

In subordine, pur ritenendo insussistente della violazione, perche' il quadriciclo era tecnicamente inidoneo al trasporto di due persone, il ricorrente chiedeva l'applicazione della sanzione piu' favorevole al trasgressore, poiche' la modifica dell'art. 170 c.d.s. ha sostituito la confisca con il fermo amministrativo del mezzo e il pagamento di una sanzione pecuniaria. Nel caso si propendesse per la non retroattivita' della sanzione piu' favorevole, il ricorrente...

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