Ordinanza del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile promosso da F.F. contro Ministero delle salute Sanita' pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Attribuzione ai soggetti che presentino d...

IL TRIBUNALE

Nella causa degli affari contenziosi civili in epigrafe indicata, promossa da: F. F. rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Paleologo e Ermanno Zancla presso il cui studio, in Palermo, viale Leonardo Da Vinci n. 65, ha eletto domicilio, contro Ministero della sanita' in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale per legge domicilia in Palermo, nella via A. De Gasperi n. 81, all'udienza del 15 novembre 2007, ha dato lettura della seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

I n f a t t o

Con ricorso depositato il 31 maggio 2004, F. F. Premesso:

di essere stato sottoposto il 4 novembre 1983 a somministrazione di siero antitetanico per in via intramuscolare;

che nel marzo 2000 gli era stata diagnosticata una «cirrosi epatica HCV correlata», contratta a seguito della predetta somministrazione di immunoglobulina umana;

di aver avanzato in data 3 aprile 2001 richiesta di indennizzo ex legge n. 210/1992 per la patologia sofferta;

che la Commissione medica ospedaliera competente non aveva riconosciuto il nesso casuale tra la somministrazione dell'immunoglobulina e la patologia HCV correlata;

di aver proposto ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento, rimasto inevaso, agiva in giudizio contro il Ministero della salute al fine di ottenere l'indennizzo richiesto con decorrenza dal 3 aprile 2001, oltre rivalutazione ed interessi fino al saldo.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero della salute, tardivamente costituitosi in giudizio, negava la fondatezza della domanda ex adverso proposta, evidenziando l'assenza di nesso di casualita' tra la somministrazione di emoderivato dedotta in ricorso e la patologia di cui risulta affetto il Francofonte ed in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, confutava il diritto del ricorrente ad ottenere rivalutazione e interessi sui ratei arretrati maturati.

Disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare l'eventuale nesso di causalita' tra la somministrazione del serio antitetanico avvenuta nel 1983 e l'epatite HCV correlata sofferta dal ricorrente, il ricorrente, preso atto dell'esito favorevole dell'accertamento peritale, con note depositate il 12 gennaio 2007 evidenziava, sotto diversi profili, il contrasto dell'art. 1, comma 2 della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui esclude l'indennizzo de quo ai soggetti contagiati da epatite a seguito di somministrazione di emoderivati, con gli artt. 2, 3, 32, 38 della Costituzione.

I n d i r i t t o

Cio' Premesso, il giudice solleva...

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