LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 11 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa'' Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa' Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 30 giugno 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione a partecipare alla societa' 'Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.' 1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di avvalersi delle attivita' strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, e' autorizzata a partecipare alla societa' 'Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.', ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale.

  1. La partecipazione della Regione alla 'Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.' e' autorizzata fino ad un importo massimo di euro 300.000,00.

  2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1.

  3. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione Emilia-Romagna, saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

  4. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica allo statuto della societa' che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono previamente essere comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 64 dello Statuto regionale.

    Art. 2.

    Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attivita' 1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna e' subordinata alle seguenti condizioni:

    1. che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;

    2. che la Regione eserciti sulle attivita' della societa' un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;

    3. che il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di componenti non superiore a tre ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro interamente versati.

  5. Le attivita' della societa' prestate a favore dei soci e i relativi rapporti anche economici sono disciplinati sulla...

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