LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 11 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa'' Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa' Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 30 giugno 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione a partecipare alla societa' 'Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.' 1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di avvalersi delle attivita' strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, e' autorizzata a partecipare alla societa' 'Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.', ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale.
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La partecipazione della Regione alla 'Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.' e' autorizzata fino ad un importo massimo di euro 300.000,00.
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Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1.
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I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione Emilia-Romagna, saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.
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Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica allo statuto della societa' che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono previamente essere comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 64 dello Statuto regionale.
Art. 2.
Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attivita' 1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna e' subordinata alle seguenti condizioni:
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che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;
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che la Regione eserciti sulle attivita' della societa' un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
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che il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di componenti non superiore a tre ovvero a cinque qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro interamente versati.
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Le attivita' della societa' prestate a favore dei soci e i relativi rapporti anche economici sono disciplinati sulla...
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