Ordinanza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 26 Febbraio 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione26 Febbraio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 30

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 agosto 2012, depositato in cancelleria il 14 agosto 2012, ed iscritto al n. 115 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 agosto 2012 e depositato il successivo 14 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (dal titolo «Norme per l’introduzione del quoziente familiare in Sicilia», approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012), che demanda all’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica il compito di determinare con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di attuazione del quoziente familiare che gli enti pubblici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nell’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie;

che, secondo il ricorrente, la norma víola, in primo luogo, l’art. 12, quarto comma, dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che espressamente attribuisce al Governo regionale, nel suo complesso e quale organo collegiale, la competenza di emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate dall’Assemblea, mentre, per come formulata, conferisce a detto assessore il potere di adottare una disciplina di dettaglio della materia, che, sebbene sia previsto che assuma la forma dell’atto amministrativo, è...

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