Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Energia - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Individuazione di aree non idonee all'installazione di impiant...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale del Molise n. 15 del 21 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale Molise n. 12 del 31 maggio 2008, recante: «Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise», con specifico riguardo all'art. 2, 3, 4 e 5 di detta legge regionale, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettera a) ed e), e terzo comma della Costituzione e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 luglio 2008.

Nel B.U.R. n. 12 del 31 maggio 2008 della Regione Molise e' stata pubblicata la legge regionale n. 15 del 21 maggio 2008, con la quale la regione, «nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalita' di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e piu' produttivi».

Con tale provvedimento, composto da 6 articoli, la Regione Molise detta disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della regione.

Si premette che la legge in esame, pur richiamando all'art. 1, fra le sue finalita', il perseguimento dello sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi comunitari e internazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni climalteranti, proponendosi lo sfruttamento delle energie rinnovabili «...al fine di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e piu' produttivi» contiene una serie di disposizioni che, viceversa, rallentano l'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio regionale e la connessa produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, necessaria al fine del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici da fonte tradizionale e del rispetto degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale (Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitaria (Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, recepita...

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