Sentenze nº T-332/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 09 Settembre 2008

Data di Resoluzione09 Settembre 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-332/07

Nelle cause riunite T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 e T-332/07,

Repubblica Federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Lumma e, nelle cause T-349/06, T-371/06, T-14/07 e T-15/07, anche dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti, assistiti dall-avv. C. von Donat, avocat,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e L. Flynn, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto domande dirette all-annullamento delle decisioni 25 settembre 2006, C(2006) 4193 def. e C(2006) 4194 def., 3 novembre 2006, C(2006) 5163 def. e C(2006) 5164 def., e 25 giugno 2007, C(2007) 2619 def., recanti riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso, rispettivamente, per il programma obiettivo n. 2 1997-1999 del Land Nordrhein-Westfalen [Renania Settentrionale Vestfalia], del programma operativo Resider - Nordrhein-Westfalen 1994-1999, dei programmi operativi del Land Nordrhein-Westfalen nell-ambito delle iniziative comuni PMI (piccole e medie imprese) e Rechar II, e del programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell-obiettivo n. 2 del Land Nordrhein-Westfalen per il periodo 1994-1996,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. O. Czúcz (relatore), presidente, J.D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 26 febbraio (cause T-349/06, T-371/06, T-14/07 e T-15/07) e del 10 giugno 2008 (causa T-332/07),

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Dal 1989 al 1999 le disposizioni relative all-attuazione della coesione economica e sociale di cui all-art. 158 CE erano definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9). Detto regolamento costituiva la principale norma di disciplina dei Fondi strutturali e segnatamente del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il regolamento n. 2052/88 è stato successivamente modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5).

2 L-art. 1 del regolamento n. 2052/88 definisce gli obiettivi prioritari che l-azione della Comunità si propone di realizzare per il tramite dei Fondi strutturali.

3 L-art. 4 del regolamento n. 2052/88 concerne la complementarità, la partnership e l-assistenza tecnica ed è cos-

formulato:

1. L-azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti (-) designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata -partnership-. La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.

La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.

(-)

.

4 L-art. 5 del regolamento n. 2052/88, intitolato «Forme d-intervento», al n. 2, lett. a), stabilisce che, «[q]uanto ai Fondi strutturali (...), l-intervento finanziario assume [in particolare la forma di un] cofinanziamento di programmi operativi». Il n. 5 della medesima disposizione definisce l-espressione «programma operativo» come «un insieme organico di azioni pluriennali per la cui esecuzione si può far ricorso [in particolare] a uno o più Fondi strutturali».

5 In base agli artt. 8-10 e 11 bis del regolamento n. 2052/88, i piani elaborati dagli Stati membri comportano in particolare la descrizione di un-adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all-art. 1, delle linee principali scelte a tal fine con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, nonché indicazioni sull-utilizzazione dei contributi dei Fondi. Secondo le disposizioni di cui trattasi la Commissione definisce, sulla base di detti piani, nell-ambito della partnership prevista all-art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno, il quale comprende, segnatamente, gli assi prioritari scelti per l-intervento comunitario e il piano indicativo di finanziamento con la specificazione dell-importo degli interventi e della loro provenienza.

6 Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall-altro (GU L 374, pag. 1). Il regolamento n. 4253/88 è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20).

7 L-art. 8, n. 3, del regolamento n. 4253/88 riprende talune disposizioni degli artt. 8-10 e 11 bis del regolamento n. 2052/88 e stabilisce che «[q]ualsiasi quadro comunitario di sostegno comporta», in particolare, «le linee prioritarie adottate per l-azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato in relazione con gli obiettivi di cui all-articolo 1 del [regolamento n. 2052/88], i loro obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente», nonché «un piano di finanziamento indicativo che precisi l-importo dei finanziamenti previsti per le varie forme d-intervento (...)».

8 L-art. 14 del regolamento n. 4253/88 concerne l-esame delle domande di contributo dei fondi. Tale disposizione prevede segnatamente che:

1. Le domande di contributo dei Fondi strutturali (-) sono elaborate dallo Stato membro o dalle competenti autorità designate da quest-ultimo (-) e sono presentate alla Commissione (-)

2. Le domande comprendono le informazioni necessarie (-) e in particolare una descrizione dell-azione proposta (-) e dei suoi obiettivi specifici. Nelle domande figurano altres-

(-) il piano di finanziamento propost[o](-).

3. La Commissione esamina le domande in particolare al fine di:

(-)

- valutare il contributo dell-azione proposta alla realizzazione dei suoi obiettivi specifici e, se si tratta di un programma operativo, la coerenza delle misure che lo costituiscono,

- verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano adeguati ad assicurare l-efficace esecuzione dell-azione,

- determinare le modalità precise dell-intervento del o dei Fondi interessati (-).

La Commissione decide il contributo dei Fondi (-), sempreché le condizioni poste dal presente articolo siano soddisfatte (-)

.

9 L-art. 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», è cos-

formulato:

1. Se la realizzazione di un-azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l-attuazione dell-azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l-azione o la misura in questione, se l-esame conferma l-esistenza di un-irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell-azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l-approvazione della Commissione.

3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione (-)

.

10 Infine, l-art. 25 del regolamento n. 4253/88, relativamente alla sorveglianza dell-attuazione del contributo dei fondi, al n. 5 dispone che:

Il comitato di sorveglianza adegua (-), nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, il piano di finanziamento previsto, ivi compresi gli eventuali trasferimenti tra fonti di finanziamento comunitarie e le conseguenti modifiche dei tassi d-intervento. (-)

Le modifiche sono notificate senza indugio alla Commissione e allo Stato membro interessato. Sono applicabili previa conferma da parte della Commissione e dello Stato membro interessato; tale conferma deve aver luogo entro un termine di venti giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, all-atto del quale la Commissione rilascia debito avviso di ricevuta.

Le altre modifiche sono decise dalla Commissione d-intesa con lo Stato membro interessato, previo parere del comitato di sorveglianza

.

Fatti

Le decisioni di concessione dei contributi finanziari

11 Con decisione 14 dicembre 1994, C(94) 3379, la Commissione ha approvato, con un unico documento di programmazione, il quadro comunitario di sostegno e il programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell-obiettivo n. 2 del Land tedesco Nordrhein-Westfalen per il periodo 1994-1996. Tale decisione, modificata varie volte, nella sua versione definitiva concede un contributo finanziario a carico del FESR per un importo complessivo pari ad EUR 241 292 000, essendo stato prolungato fino al 31 dicembre 2000 il periodo assegnato per l-attuazione dei progetti.

12 Con decisione 11 luglio 1995, C(95) 1427, la Commissione ha accordato un contributo finanziario comunitario ad un programma operativo, lanciato nell-ambito dell-iniziativa comunitaria PMI (piccole e medie imprese), per il periodo 1994-1999 e relativo al Land Nordrhein-Westfalen. Tale decisione è stata modificata varie volte e la sua versione definitiva indica che l-importo complessivo del contributo...

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